Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 1 stabilisce in termini generali che l’ufficio di revisione deve essere indipendente e assolvere i suoi compiti di verifica in modo obiettivo.
Il capoverso 2 elenca alcune circostanze particolari in cui il requisito di indipendenza non è soddisfatto. Ad esempio, l’ufficio di revisione non può esercitare una funzione decisionale in seno all’istituto per il quale svolge compiti di verifica o esservi legato da un rapporto di lavoro (lett. a), non può prestare servizi che comportano il rischio di dover verificare propri lavori (lett. d) e nemmeno partecipare direttamente o indirettamente alla società fondatrice o alla gestione dell’istituto di previdenza (lett. b). Dal canto suo, il revisore dirigente non può avere una relazione stretta con persone che ricoprono funzioni decisionali (lett. c). In concreto, una holding che gestisce un istituto di previdenza con una società e ne verifica la tenuta dei conti con un’altra non è indipendente.
L’attuale rinvio all’articolo 33 OPP 2 deve essere stralciato poiché, visto che ora le condizioni per poter esercitare la funzione di ufficio di revisione sono disciplinate nell’articolo 52b LPP, tale disposizione viene abrogata.
Art. 35 Compiti
Poiché i compiti di verifica dell’ufficio di revisione non sono più disciplinati a livello di legge e ordinanza, bensì dal nuovo articolo 52c LPP, per evitare inutili ripetizioni l’articolo 35 OPP 2 deve essere in gran parte abrogato o adeguato.
Nel capoverso 1 è stata inserita una disposizione di dettaglio in base alla quale, nell’ambito delle verifiche concernenti la gestione e l’organizzazione dell’istituto di previdenza (art. 52c cpv. 1 lett. b LPP), l’ufficio di revisione è tenuto ad accertare l’esistenza di meccanismi di controllo interni, analogamente alla verifica del sistema di controllo interno (SCI) di cui all’articolo 728a CO. Al revisore, tuttavia, non basta scorrere la documentazione sull’impostazione dei meccanismi di controllo interni per essere assolutamente certo che un sistema di questo tipo esiste veramente e viene applicato nella prassi. Per questo motivo, è necessario che esegua ulteriori accertamenti ricorrendo ad esempio a interviste, osservazioni o verifiche a campione (Walk-through tests).
Il capoverso 2 concretizza la verifica del rispetto dei doveri di lealtà: controllare che tali doveri siano rispettati è compito in primo luogo all’organo supremo, verificare che tali controlli siano effettuati in misura sufficiente (art. 52c cpv. 1 lett. c LPP) spetta all’ufficio di revisione. Affinché tale verifica sia significativa, l’ufficio di revisione deve accertare perlomeno con controlli a campione le indicazioni contenute nelle dichiarazioni fornite ai sensi dell’articolo 48l, comprese quelle dell’organo supremo che, altrimenti, non verrebbero di regola esaminate da nessuna istanza di controllo interna. Su richiesta dell’organo supremo, le persone le cui indicazioni sono oggetto di una verifica da parte dell’ufficio di revisione devono comunicare all’istanza di controllo interna o esterna anche le loro condizioni patrimoniali, purché ciò sia necessario per dimostrare l’esattezza delle indicazioni fornite.
Il contenuto dell’attuale capoverso 3 (rapporto dell’ufficio di controllo sul risultato delle sue verifiche destinato all’autorità di vigilanza) viene ora disciplinato nell’articolo 52a capoverso 2 LPP (consegna del rapporto da parte dell’istituto di previdenza). Poiché non figura nel nuovo articolo 52c LPP, la disposizione riguardante l’affidamento della gestione o dell’amministrazione dell’istituto di previdenza a un terzo contemplata dall’attuale capoverso 4 rimane inalterata e diventa il nuovo capoverso 3.
25/72 Rapporto esplicativo per la consultazione