Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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parte del mandante, ma anche di tutelare l’immagine del perito in materia di previdenza professionale che occupa una posizione del tutto simile a quella di un’autorità.

Conformemente alla lettera a del capoverso 2 i periti non possono essere membri dell’organo supremo, partecipare alla gestione dell’istituto di previdenza, esercitare un’altra funzione decisionale in seno all’istituto di previdenza o avere un rapporto di lavoro con esso.

La lettera b stabilisce che una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o alla gestione dell’istituto di previdenza non è compatibile con l’attività di perito. È quindi escluso che una compagnia di assicurazioni o una società costituisca un istituto collettivo e ne affidi la verifica a un perito che lavora per essa o per una sua affiliata.

Secondo la lettera c, tra il perito e i responsabili delle decisioni dell’istituto di previdenza non deve sussistere alcuna relazione stretta, sia essa personale o d’affari, laddove per relazione personale si intendono non solo i rapporti di coppia ma anche quelli con parenti prossimi o amici stretti. L’esistenza di una relazione stretta dipende da come una persona terza valuta la situazione.

Conformemente alla lettera d, la partecipazione alla gestione dell’istituto di previdenza così come la prestazione di servizi che comportano il rischio di dover verificare propri lavori sono incompatibili con l’attività di perito. Un simile divieto di autoverifica appare ovvio dal punto di vista della Corporate Governance e vale anche nel caso in cui, all’interno della medesima società, tra periti e fornitori di altri servizi viga una rigorosa separazione personale. Tuttavia, la fornitura di servizi paralleli non sempre deve dare adito a situazioni di incompatibilità: un servizio che si limita alla pura amministrazione/contabilità tecnica è senz’altro compatibile con un mandato di perito in quanto non comporta alcun rischio di dover verificare propri lavori.

In base alla lettera e, l’assunzione di un mandato che comporta dipendenza economica (grande rischio) non è compatibile con l’attività di perito. Se un mandato assunto comporta o meno dipendenza economica deve essere valutato caso per caso. Analogamente alla prassi vigente per gli uffici di revisione, gli onorari che ne risultano non dovrebbero superare il 20 per cento della somma complessiva degli onorari percepiti (nel caso di imprese di revisione sotto sorveglianza statale, conformemente all’articolo 11 capoverso 1 lettera a della legge sui revisori tale limite si situa addirittura al 10 per cento).

Secondo la lettera f, un altro motivo di incompatibilità è la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito al risultato della verifica. Tra questi rientrano in particolare i contratti che prevedono un onorario commisurato ai guadagni, la concessione di sconti insolitamente elevati o la garanzia di esercitare una funzione nell’istituto da verificare. Il perito, inoltre, non può essere un destinatario delle prestazioni dell’istituto di previdenza che è chiamato a esaminare, poiché in tal caso potrebbe avere un interesse al risultato della verifica.

Conformemente alla lettera g, l’indipendenza del perito viene meno quando quest’ultimo è vincolato a direttive del datore di lavoro se si tratta di un istituto di previdenza aziendale.

Il capoverso 3 estende il campo di applicazione delle disposizioni di incompatibilità a tutte le persone che lavorano per la società che esegue il mandato di perito.

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