Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione
Capoverso 1: in seguito alla presente revisione totale, l’OPP 1 attualmente in vigore deve essere formalmente abrogata.
Capoverso 2: l’attuale ordinanza sulle tasse per la vigilanza diretta dell’UFAS, la OTPP, continuerà ad essere applicata anche nel periodo transitorio, ossia fino alla fine del 2014, poiché in questo lasso di tempo la vigilanza sugli istituti di previdenza sarà esercitata direttamente dall’UFAS. Al più tardi entro il 31 dicembre 2014 tutti gli istituti di previdenza saranno passati alla sfera di competenza delle autorità di vigilanza cantonali. Il 1° gennaio 2014 l’OTPP sarà pertanto abrogata.
Capoverso 3: le Istruzioni del Consiglio federale concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d’istituti collettivi o comuni sono abrogate, in quanto gran parte delle norme in esse contenute è stata ripresa dalla nuova OPP 1 oppure trasferita nella OPP 2.
Art. 24 Modifica del diritto vigente
Nell’allegato viene modificata l’Ordinanza sul registro di commercio.
Art. 25 Disposizioni transitorie
Capoverso 1: secondo l’articolo 1 OPP 1 attualmente in vigore, l’autorità di vigilanza è un’istanza cantonale centrale. Questa disposizione non è più compatibile con il tenore dell’articolo 61 capoverso 3 LPP, formulato contestualmente alla riforma strutturale. Secondo il nuovo articolo l’autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di propria personalità giuridica e la sua attività non è vincolata ad alcuna istruzione. La Commissione di alta vigilanza deve essere informata in merito alla costituzione di un istituto di diritto pubblico, così da sorvegliare l'attuazione tempestiva dell'articolo 61 capoverso 3.
Capoverso 2: entro tre anni dall’entrata in vigore della riforma strutturale, l’UFAS dovrà trasferire gli istituti assoggettati alla sua vigilanza alle nuove autorità di vigilanza. Durante questo periodo transitorio, fintanto che un istituto rimarrà soggetto alla vigilanza dell’UFAS, le tasse di vigilanza saranno applicate in base alla OTPP.
Capoverso 3: il passaggio della vigilanza esercitata dall’UFAS su un singolo istituto alla nuova autorità di vigilanza è attuato in base a una decisione di trasferimento e può avvenire anche durante un anno civile. In questo caso l’UFAS applicherà a tale istituto la tassa annua di vigilanza secondo il vecchio diritto pro rata, vale a dire per il periodo dal 1° gennaio fino alla data della decisione di trasferimento. In deroga all’articolo 2 capoverso 4 OTPP, l’UFAS deve poter incassare la tassa di vigilanza dagli istituti di previdenza al momento del loro trasferimento. Tale procedura è giustificata dal fatto che l'UFAS, una volta conclusosi il trasferimento della vigilanza, non avrà più alcun contatto con gli istituti in questione. Inoltre le attività del centro di competenza Vigilanza previdenza professionale continueranno a diminuire fino al suo previsto scioglimento alla fine del 2014. Pertanto, l’ultima fattura dell’UFAS relativa a tutte le tasse di sua spettanza ancora in sospeso coinciderà con la decisione di trasferimento.
Capoverso 4: nel periodo in cui gli istituti di previdenza sono ancora soggetti alla vigilanza diretta dell'UFAS, sebbene il nuovo diritto sia già in vigore, l'UFAS – analogamente alle autorità di vigilanza cantonali – dovrà corrispondere alla Commissione di alta vigilanza la tassa annua di vigilanza prevista dall'articolo 7 e potrà a sua volta riscuoterla dagli istituti di previdenza in questione.
21/72 Rapporto esplicativo per la consultazione