Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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no avere luogo a partire da 50 adesioni e comunque al più tardi entro due anni dall'emanazione della dichiarazione di assunzione della vigilanza. Si tratta di parametri desunti dall’odierna prassi di vigilanza della Confederazione.
I precedenti requisiti formulati nella cifra 52 capoverso 1 delle Istruzioni (Gestione e struttura degli istituti collettivi o comuni) circa la formazione necessaria per gestire una cassa pensione vengono ripresi nell’articolo 48f OPP 2 (contestualmente alle regole sul governo d'impresa) e varranno ora anche per tutti gli istituti della previdenza professionale.
Invece non è più esplicitamente regolamentato l’esame del settore informatico (cifra 52 capoverso 2 secondo periodo delle attuali Istruzioni). Si tratta di un esame che in passato si è rivelato irrealistico e di difficile esecuzione. In base all’articolo 2 capoverso 4 OPP 1 l’autorità di vigilanza può assicurarsi che il previsto assetto organizzativo – in cui rientra anche il settore informatico – sia idoneo e corrisponda a quanto prescritto dalla legge.
Art. 20 Modifica dell’attività
L’articolo 20 riprende una parte della cifra 22 delle attuali Istruzioni, volta a tutelare le persone assicurate: se un istituto collettivo o comune esistente modifica in modo sostanziale la propria attività, ciò può ripercuotersi sulla sua solidità. In tale caso l’istituto di previdenza dovrà informare l’autorità di vigilanza, la quale a sua volta chiederà di dimostrare che la solidità è garantita anche con le mutate circostanze. In particolare, una diminuzione o un aumento accentuato entro breve tempo del numero di affiliazioni o di persone assicurate è considerato una modifica importante, che può avvenire senza, ma anche con interferenza da parte dell'istituto. È ipotizzabile, per es., che un istituto con numerose affiliazioni svantaggiose, fondi un nuovo istituto e vi trasferisca le affiliazioni redditizie, separandole dal resto del portafoglio. In caso di insolvenza dovrebbe allora intervenire il fondo di garanzia. Per evitare il verificarsi di una tale evenienza, l'istituto dovrà dimostrare che la solidità della restante cassa è garantita.
Sezione 6: Disposizioni particolari per la costituzione di fondazioni d’investimento
Art. 21 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione
L’articolo 21 stabilisce gli ulteriori documenti che le fondazioni d'investimento devono presentare all'autorità di vigilanza – in questo caso alla Commissione di alta vigilanza – al momento della loro fondazione. Oltre ai documenti e alle informazioni di cui all’articolo 12 capoversi 2 e 3, le fondazioni d’investimento sono tenute a presentare un piano d'affari (lett. a) e le necessarie bozze dei prospetti informativi (lett. b) per classi d'investimento ai sensi dell'articolo 37 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza sulle fondazioni d’investimento (OFond). Il piano d'affari deve contenere informazioni circostanziate circa l'area di mercato, il volume d'investimento desiderato, l'onere amministrativo preventivato nonché le spese e le commissioni.
Art. 22 Patrimonio di dotazione
All’atto di costituzione di una fondazione, il patrimonio di dotazione (destinazione dei beni ai sensi dell’art. 80 CC) – analogamente al diritto azionario – deve ammontare ad almeno 100'000 franchi. Il patrimonio di dotazione è la base del patrimonio sociale e costituisce una voce passiva del suo bilancio.
20/72 Rapporto esplicativo per la consultazione