Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio
Art. 95 cpv. 3 Contenuto dell'iscrizione
L'articolo 48 LPP stabilisce che gli istituti di previdenza che intendono partecipare all’attuazione dell’assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale. Anche l'OPP 1 tiene conto di questo intento protettivo (p. es. nell'art. 12 o nell'art. 16 OPP 1), prevedendo che gli istituti di previdenza possono iniziare l'attività operativa soltanto dopo essere stati sottoposti all'esame delle autorità di vigilanza LPP.
L'articolo 95 definisce quali informazioni relative alle fondazioni debbano essere iscritte nel registro di commercio. Tra queste vi è anche l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente. L'iscrizione avviene tuttavia soltanto al momento in cui questa ha assunto la vigilanza. Conformemente all'articolo 26, le iscrizioni nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico. Questa disposizione non è rispettata se manca una nota esplicita secondo cui la vigilanza non è ancora stata assunta (e quindi la fondazione non è soggetta al severo controllo delle autorità di vigilanza LPP). Gli assicurati e i datori di lavoro potrebbero così credere che l'iscrizione nel registro di commercio significhi che l'istituto di previdenza è già stato sottoposto a una verifica approfondita e sia quindi un partner fidato.
In passato vi sono stati casi di abusi commessi da istituti che non erano ancora stati sottoposti alla verifica delle autorità di vigilanza. La nota secondo cui l'istituto di previdenza non può stipulare contratti d’affiliazione né accettare assicurati dovrebbe permettere di ridurre questo rischio.
23/72 Rapporto esplicativo per la consultazione