Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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Il capoverso 5 viene abrogato in quanto la facoltà di emanare direttive destinate alle autorità di vigilanza non compete più all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, bensì alla Commissione di alta vigilanza (art. 64a cpv.1 lett. a LPP).

Art. 35a Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istitu-

to di previdenza

Il contenuto dell’articolo 35a OPP 2 rimane invariato, in quanto completa e precisa l’articolo 52c capoverso 1 lettera f e capoverso 2 LPP in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza. Dal punto di vista formale, invece, occorre adeguare il rinvio indicato tra parentesi nella rubrica, giacché l’articolo 53 LPP è stato abrogato e al suo posto è stato inserito l’articolo 52c LPP. Inoltre, nel capoverso 1 e nella frase introduttiva del capoverso 2 «ufficio di controllo» è sostituito con «ufficio di revisione».

Art. 36 Rapporti con l’autorità di vigilanza

Dal profilo formale, è necessario modificare il rinvio tra parentesi nella rubrica, in quanto l’articolo 53 LPP è stato abrogato e al suo posto è stato inserito l’articolo 52c LPP. Inoltre, in tutti i capoversi il termine «ufficio di controllo» è sostituito con «ufficio di revisione».

Le disposizioni contemplate dai nuovi articoli 52a capoverso 2 e 52c capoverso 1 lettere a e b LPP rendono superfluo il capoverso 1 che lascia così il posto al capoverso 2.

Il capoverso 2 introduce l’obbligo dell’ufficio di revisione di informare, oltre all’autorità di vigilanza, anche l’organo supremo qualora venga a conoscenza di fatti suscettibili di pregiudicare la buona reputazione e la garanzia di un’attività irreprensibile di responsabili di un istituto di previdenza professionale. La duplice notifica assicura che sia l’organo supremo sia l’autorità di vigilanza siano in possesso delle stesse informazioni.

Il capoverso 3 rimane invariato dal punto di vista del contenuto, ma viene articolato diversamente.

Sezione 3: Periti in materia di previdenza professionale

L’introduzione di una nuova sezione 1 (Organo supremo) prima dell’articolo 33 comporta un adeguamento della numerazione dei titoli delle sezioni attuali.

Art. 37 e 39 (abrogati)

Poiché ora le condizioni per l’abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale sono disciplinate nella legge (art. 52d LPP), gli articoli 37 e 39 non hanno più ragione d’essere.

Art. 40 Indipendenza

Il rinvio tra parentesi nella rubrica è oggetto di un adeguamento formale. Per quanto riguarda invece il contenuto dell’articolo, dato che l’attuale formulazione generale («non può essere vincolato») non è più sufficiente, viene inserito un elenco dettagliato dei motivi di incompatibilità che ricalca quello degli articoli 34 OPP 2 e 728 CO. Pertanto, i criteri che il perito in materia di previdenza professionale deve soddisfare per essere indipendente sono simili a quelli posti all’ufficio di revisione. In futuro, in particolare, le società che gestiscono un istituto di previdenza non potranno più ricoprire anche la funzione di perito per lo stesso istituto.

L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto (independence in fact) né in apparenza (independence in appearance). Al riguardo, fa stato la percezione della gente comune. Lo scopo del legislatore non è solo di prevenire tentativi di pressione da

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