Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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Art. 41 Rapporti con l’autorità di vigilanza

L’articolo 41 OPP 2 viene mantenuto, in quanto contiene un’utile disposizione aggiuntiva agli articoli 52e, 62 e 62a LPP riguardante i rapporti del perito con l’autorità di vigilanza. Dal punto di vista formale, il rinvio tra parentesi nella rubrica deve essere adeguato poiché l’articolo 53 LPP è stato abrogato e al suo posto è stato inserito l’articolo 52e LPP.

Art. 41a Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istitu-

to di previdenza

L’articolo 41a OPP 2 rimane invariato, dato che completa l’articolo 52e LPP e disciplina in dettaglio i compiti particolari che spettano al perito in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza. Dal punto di vista formale, il rinvio tra parentesi nella rubrica deve essere adeguato poiché l’articolo 53 LPP è stato abrogato e al suo posto è stato inserito l’articolo 52e LPP.

Art. 44c (abrogato)

L’attuale articolo 44c stabilisce che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali esamina ogni anno la situazione finanziaria degli istituti di previdenza e fa rapporto al Consiglio federale. In futuro, questo resoconto annuale sarà eseguito dalla Commissione di alta vigilanza. Poiché l’esame citato si basa soprattutto sui dati forniti dalle autorità di vigilanza cantonali, la Commissione di alta vigilanza ha il materiale contabile a portata di mano e non ha senso che anche l’Ufficio federale delle assicurazioni richieda e valuti tali dati. La Commissione di alta vigilanza è libera di decidere sia la forma sia la frequenza del resoconto. Ad esempio, potrebbe illustrare la situazione finanziaria degli istituti di previdenza nel proprio rapporto di attività annuale (art. 64a cpv. 3 LPP) oppure in una pubblicazione separata. Lo stralcio di questo resoconto dall’elenco dei compiti dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali non significa che in futuro tale ufficio non si occuperà più della situazione finanziaria degli istituti di previdenza e, se necessario, non si esprimerà più nel merito in una forma diversa rispetto a quella usata sinora.

Art. 46 (nuovo) Miglioramento delle prestazioni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate

Questo articolo disciplina a quali condizioni cumulative sono ammessi miglioramenti delle prestazioni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate. Tali disposizioni rispecchiano le indicazioni contenute nel bollettino della previdenza professionale n. 104, cifra 627 (vedi anche cifra 3 capoverso 5 delle Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d’istituti collettivi o comuni emanate dal Consiglio federale il 10 giugno 2005).

Conformemente agli articoli 65 e 65a LPP, spetta agli istituti di previdenza provare in modo trasparente che la sicurezza della realizzazione degli obiettivi di previdenza è garantita. In virtù dell'articolo 65a capoverso 5 LPP, nell'articolo 47 capoverso 2 OPP 2 è stato stabilito che gli istituti di previdenza devono allestire e articolare il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 264 nella versione del 1° gennaio 2004 e che queste raccomandazioni si applicano per analogia agli altri istituti dediti alla previdenza professionale. Giusta l'articolo 48e OPP 2 le norme per costituire accantonamenti e riserve di fluttuazione devono essere stabilite in un regolamento, nel rispetto del principio della continuità. L'alimentazione delle riserve di fluttuazione fino alla soglia stabilita è fondamentale per l'equilibrio dell'istituto di previdenza. D'altro canto, la partecipazione degli assicurati (attivi) agli utili è un elemento importante della politica in materia di prestazioni di molti istituti di previdenza. La questione dell'alimentazione delle riserve di fluttuazione va vista anche alla luce di questa antitesi e della responsabilità degli istituti.

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