Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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Il capoverso 5 regola le modalità formali per il trasferimento dell’attività di vigilanza, dall’odierna vigilanza diretta della Confederazione alle autorità di vigilanza cantonali. Entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, ossia il 31 dicembre 2014, gli istituti di previdenza soggetti alla vigilanza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

– tranne il fondo di garanzia, l’istituto collettore e le fondazioni d'investimento – dovranno essere trasferiti alle autorità di vigilanza cantonali/regionali. Nello stabilire le autorità competenti, l'UFAS terrà conto della sede dell'istituto che deve essere trasferito. A partire dal 1° gennaio 2012 il fondo di garanzia, l’istituto collettore e le fondazioni d’investimento saranno assoggettati al controllo della Commissione di alta vigilanza (art. 64a cpv. 2 LPP). Nell’attuare il trasferimento, l’UFAS terrà conto della disponibilità

– soprattutto in termini di tempo – delle autorità di vigilanza. In tale modo si intende evitare una riduzione qualitativa dell’attività di vigilanza durante la delicata fase di transizione. Il trasferimento riguarderà ca 10 autorità di vigilanza. La data in cui la vigilanza passerà alla nuova autorità è fissata nella decisione di trasferimento.

Per semplificare la procedura ed escludere lacune nella vigilanza, gli uffici del registro di commercio potranno cancellare dal registro l’UFAS come autorità di vigilanza e contemporaneamente registrare la nuova autorità di vigilanza indicata nella decisione passata in giudicato.

Art. 26

L’articolo 26 fissa come data dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2012.

22/72 Rapporto esplicativo per la consultazione