Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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(veicolo chiuso e non quotato), sempre che le si voglia qualificare come investimento collettivo. Ma appunto nel caso di una filiale in proprietà unica, un investimento collettivo non sarebbe ammissibile, considerata la definizione legale fornita all’articolo 56 capoverso 1 OPP 2. Se si considerassero eventuali partecipazioni maggioritarie ai sensi del capoverso 2 come partecipazione a un investimento collettivo, l’articolo 32 capoverso 2 dovrebbe essere qualificato come lex specialis rispetto all’articolo 26 capoverso 1, il quale rimanda all’articolo 56 capoverso 2 OPP 2. Occorre d’altronde precisare che, rispetto ad altre partecipazioni non quotate in società o investimenti collettivi chiusi, nel caso delle filiali il controllo sulla società è garantito e quindi la fondazione rimane libera di procedere rapidamente alla liquidazione degli investimenti. Quindi non viene praticamente compromessa nemmeno la gestione della liquidità del gruppo d’investimento stesso. Pertanto la filiale come investimento appare giuridicamente compatibile e sotto questo aspetto non vi è praticamente ragione di qualificare il gruppo d’investimento come caso di applicazione dell’articolo 50 capoverso 4 OPP 2. Per i gruppi d’investimento in capitale di rischio (venture capital), la questione della conformità all’articolo 26 capoverso 1 (e all’art. 56 OPP 2) e della qualifica del gruppo come caso di applicazione dell’articolo 50 capoverso 4 OPP 2 è comunque di secondaria importanza, poiché in questo caso potremmo trovarci facilmente di fronte a un gruppo chiuso ai sensi dell’articolo 26 capoverso 3. Perciò il gruppo d’investimento deve essere considerato come caso di estensione delle possibilità di investimento ai sensi dell’articolo 50 capoverso 4 OPP 2 (cfr. anche il commento all’art. 21 cpv. 2).
L’accensione di crediti ai sensi del capoverso 3 comporta per le società veicolo in particolare privilegi fiscali. A livello di gruppo d’investimento il credito non genera un effetto leva. Perciò l’operazione non configura neppure una raccolta di capitale di terzi ai sensi dell’articolo 26 capoverso 6. Qualora nelle direttive applicabili a un gruppo d’investimento la fondazione, basandosi sull’articolo 27 capoverso 7, dovesse consentire la raccolta di capitali di terzi da parte di filiali, la raccolta dovrebbe essere effettuata con la debita diligenza (art. 26 cpv. 1 in combinazione con l’art. 50 cpv. 1 OPP 2). In particolare la fondazione d’investimento dovrebbe adottare adeguate misure per evitare un indebitamento eccessivo delle filiali.
Il capoverso 5 dispone che gli investimenti detenuti nelle filiali devono rispettare gli articoli 26 e 27 e le disposizioni delle direttive d’investimento concernenti gli investimenti diretti. Gli immobili detenuti nelle società veicolo, ad esempio, devono dunque essere autorizzati in virtù dell’articolo 26 capoverso 1 e considerati alla luce delle esigenze di diversificazione.
Art. 34 Impegni all’investimento della fondazione
Gli impegni all’investimento (capital commitments) sono ammessi soltanto se la fondazione può contare a sua volta in egual misura su impegni all’investimento vincolanti assunti dagli investitori oppure dispone della necessaria liquidità. Gli impegni al versamento di questo tipo devono essere coperti continuativamente, vale a dire dal momento dell’impegno fino al recupero del denaro. La fondazione non deve venirsi a trovare in difficoltà finanziarie a causa di impegni all’investimento che dovrebbe sostenere ad esempio con crediti (effetto leva), finendo per dover vendere attivi, a dipendenza delle circostanze, anche in un momento inopportuno, magari a prezzi ribassati.
Sezione 11: Obbligo d’informazione e richieste d’informazione
Art. 35 Obbligo d’informazione
Per atti regolatori determinanti della fondazione ai sensi del capoverso 1 si intendono in particolare lo statuto, il regolamento della fondazione, le direttive di investimento, il regolamento d’organizzazione e il regolamento sugli emolumenti. la «consegna» degli
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