Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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Art. 32 Filiali nel patrimonio d’investimento

L’articolo 32 contiene disposizioni di carattere generale sulle filiali nel patrimonio d’investimento. L’articolo 33 è consacrato in modo particolare alle filiali di gruppi d’investimenti operanti nel settore degli immobili esteri. Sono considerate filiali nel patrimonio d’investimento le imprese che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale o dei voti oppure in quanto unica proprietaria. La definizione fornita al capoverso 1 è più ampia di quella contemplata all’articolo 24 per le filiali nel patrimonio di base. In considerazione degli investimenti all’estero (cpv. 2) non include nella definizione delle filiali né il criterio della sede in Svizzera né quello della forma giuridica della società anonima.

Il capoverso 2 ammette filiali nei gruppi d’investimento che operano nei settori degli investimenti diretti in immobili esteri poiché in genere le direttive prevedono, oltre all’investimento diretto in immobili, anche, o addirittura di preferenza, investimenti per il tramite di cosiddette società veicolo, vale a dire di filiali. La società veicolo è posta a monte dell’immobile per ragioni fiscali e di limitazione della responsabilità.

Secondo il primo periodo del capoverso 4, lo scopo di una filiale deve consistere nell’operare direttamente come promettente società small cap oppure nell’investire in vestire in analoghe società di crescita (venture capital, ossia società a rischio), rispettivamente nell’effettuare compravendite, locazioni o affitti di beni fondiari (gruppo immobiliare). Nei gruppi a rischio (venture capital) occorre dunque detenere una società individuale (in proprietà esclusiva o controllata) come investimento oppure possedere la maggioranza di una società di partecipazione che investe in capitale a rischio. Nei gruppi immobiliari esteri, gli investimenti vengono operati per i citati motivi per il tramite delle predette società veicolo, le quali possiedono gli immobili. Le società veicolo detengono spesso un unico immobile. Per ragioni di ottimizzazione fiscale, questi gruppi immobiliari devono spesso detenere le società veicolo per il tramite di una società holding a livello superiore. Benché la holding di per sé non svolga più alcuna funzione d’investimento diretta, ma fa comunque l’interesse degli investitori, le fondazioni d’investimento devono poter operare con società holding di questo tipo. Il capoverso 4 le ammette pertanto facendo però salvo il rispetto di adeguate direttive d’investimento non contestate dall’autorità di vigilanza.

Art. 33 Filiali di gruppi d’investimento immobiliare

Il capoverso 1 pone la condizione della proprietà unica per consentire alla fondazione di adempiere il proprio obbligo di diligenza a norma dell’articolo 26 capoverso 1 in combinazione con l’articolo 50 capoverso 1 OPP 2 e di garantire la liquidità nel migliore dei modi, poiché la proprietà unica la mette al riparo da diritti di disposizione e cogestione spettanti a terzi partecipanti. È importante che possa liquidare in qualsiasi momenti gli investimenti detenuti nella filiale senza necessità del consenso di terzi (compartecipanti). Nel caso delle filiali operanti nel settore del capitale di rischio (venture capital), l’esigenza della proprietà unica è inapplicabile, in quanto i fondatori originari e gli innovatori vogliono di regola detenere una compartecipazione. Ma, anche in tale ipotesi, l’articolo 26 capoverso 1 e l’articolo 50 capoverso 1 OPP 2 impongono alla fondazione di strutturare l’atto costitutivo della filiale o i propri rapporti contrattuali in modo tale da assicurarsi sempre la gestione della liquidità.

A questo punto va fatta la seguente considerazione: di per sé una filiale non è conforme all’articolo 26 capoverso 1 in combinazione con l’articolo 53 capoverso 1 lettera d OPP 2 e pertanto l’articolo 32 capoverso 2 costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 26 capoverso 1. Anche a fronte dell’articolo 56 capoverso 2 OPP 2, le filiali potrebbero ben difficilmente essere qualificate come investimento collettivo ammesso

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