Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine
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Le indennità per i membri della commissione d’esame e gli esperti devono essere le stesse di quelle previste per i membri della Commissione della formazione. Ciò è garantito grazie al rimando nel capoverso 2.
Art. 19
Nel capoverso 1 si apporta una modifica redazionale che riguarda soltanto la versione tedesca.
Anche nel capoverso 2 si può eliminare il termine “aggiornamento” dato che non si differenzia più tra aggiornamento e perfezionamento. Questa disposizione non subisce alcuna modifica dal punto di vista materiale.
Art. 20 Disposizioni transitorie
L’articolo 20 non subisce alcuna modifica materiale. Tuttavia, dato che il termine perfezionamento comprende ora anche la garanzia della qualità (prima si parlava di aggiornamento), si deve sancire che il termine “perfezionamento” si riferisce soltanto a quel perfezionamento necessario a conseguire l’attestato di capacità. Pertanto, nei capoversi 1-4 si precisa che le disposizioni transitorie si riferiscono soltanto al perfezionamento di cui all’articolo 7 dell’ordinanza. I veterinari cantonali non sono quindi esonerati dal perfezionamento nell’ambito della garanzia della qualità (cpv. 2).
Nel capoverso 1, al rimando all’articolo 1 lettere b-e occorre aggiungere la lettera f poiché si opera la distinzione tra assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni e assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico (cfr. spiegazioni relative agli art. 1 e 3).