Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine
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soddisfino i criteri fissati dalla Commissione della formazione. Rientra nella responsabilità delle persone che effettuano il perfezionamento frequentare un corso che trasmetta le necessarie conoscenze.
Dato che la Commissione della formazione non deve più riconoscere le attività di aggiornamento, ovvero ora le attività di perfezionamento, l’articolo 17 lettera e deve essere adeguato di conseguenza.
Art. 10 Iscrizione, ammissione e materie d’esame
Per ogni perfezionamento l’iscrizione all’esame dovrà essere disciplinata singolarmente dato che per ogni ciclo di perfezionamento vigono procedure d’iscrizione diverse. In futuro, l’iscrizione e l’ammissione alle prove d’esame devono essere disciplinate nell’allegato 1. Il rimando all’allegato 1 concernente le materie d’esame deve essere trasposto dall’articolo 12 all’articolo 10. L’articolo 12 può quindi essere abrogato.
Art. 11 Svolgimento delle prove d’esame
In futuro le prove d’esame devono poter essere svolte non soltanto in presenza della commissione d’esame, ma anche in presenza di esperti da essa designati; in questo caso si intendono le differenti prove d’esame di cui all’allegato 1.
Art. 12 Materie d’esame
Questo articolo può essere abrogato. Il rimando all’allegato 1 concernente le materie d’esame è stato inserito nell’articolo 10.
Art. 13 Assegnazione delle note
In futuro, nel caso di un esame non superato, si deve poter ripetere soltanto la prova d’esame non superata e non tutte le prove d’esame (cfr. le spiegazioni relative all’art. 14). Questa modifica richiede una precisazione linguistica al capoverso 1, nel primo e nel secondo periodo, mediante l’adozione del nuovo termine “prova d’esame".
Art. 14 Ripetizione della prova d’esame
Secondo l’attuale articolo 14 un esame non superato può essere ripetuto due volte. Questa formulazione sollevava la domanda se dovevano essere ripetute tutte le prove d’esame o se si poteva ripetere soltanto la prova d’esame non superata. Dall'interpretazione del vigente articolo 14 risulta che in caso di un esame non superato devono essere ripetute tutte le prove d’esame. Con la modifica proposta si stabilisce che deve essere ripetuta soltanto la prova d’esame non superata e non l’esame complessivo. Il secondo periodo di questo articolo può essere abrogato dato che nella pratica non è risultato rilevante.
Art. 15 Mezzi illeciti
In caso di utilizzo di mezzi illeciti devono essere ripetute tutte le prove d’esame (ovvero l'esame complessivo). Il nuovo capoverso 2 precisa che una ripetizione dell’esame in seguito all’utilizzo di mezzi illeciti è possibile soltanto una volta. Se un candidato deve ripetere l’esame complessivo e non supera alcune prove d’esame, essa può ripeterle soltanto una volta. In questo caso l’articolo 14 non viene applicato. Rispetto all’articolo 15 l’articolo 14 deve essere inteso come lex specialis. Una prova d’esame non può essere ripetuta tre volte. Un trattamento privilegiato rispetto ai partecipanti onesti sarebbe ingiustificato.