Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine

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Art. 17 Commissione della formazione

L’articolo 17 opera ora la distinzione fra compiti (cpv. 1) e competenze (cpv. 2) della Commissione della formazione. Dato che non si differenzia più tra perfezionamento e aggiornamento, in questo articolo si devono apportare diversi adeguamenti. Il capoverso 1 lettere a e b è ripreso senza modifiche dal vigente articolo 17.

La Commissione della formazione deve stabilire soltanto gli obiettivi del perfezionamento di cui all’articolo 7, e adeguarli alle nuove conoscenze acquisite (cpv. 1 lett. c), che devono essere raggiunti per conseguire l’attestato di capacità (cfr. art. 7 e 8). Inoltre, devono essere riconosciuti anche i centri di perfezionamento (cpv. 1 lett. d) presso i quali deve essere effettuato il perfezionamento per conseguire l’attestato di capacità (cfr. l’art. 8 cpv. 1).

Nell’ambito della garanzia della qualità la Commissione della formazione deve concentrarsi sulla determinazione dei criteri che devono soddisfare i centri di perfezionamento (cfr. spiegazioni relative all’art. 9). In tal modo si garantisce la qualità delle attività di perfezionamento (cpv. 1 lett. e).

La lettera f deve essere precisata: la Commissione della formazione deve riconoscere le attività di perfezionamento svolte all’estero, ma non quelle svolte dalle persone straniere.

La regolamentazione vigente nella lettera g deve essere soppressa dato che si è deciso di non richiedere l’inoltro di un piano di perfezionamento e la relativa approvazione da parte della Commissione della formazione (cfr. spiegazioni relative all’all. 1 n. 1.1.).

Nella lettera g si disciplina che la Commissione della formazione è responsabile del rilascio delle dispense di cui all’articolo 7 capoverso 2. Le dispense dall’obbligo di frequentare un corso di perfezionamento sono possibili soltanto per conseguire l’attestato di capacità non però per l’obbligo di frequentare un corso di perfezionamento nell’ambito della garanzia della qualità di cui all’articolo 9.

In futuro, la Commissione della formazione deve poter decidere soltanto circa

l’ammissione alle prove d’esame per cui è responsabile dell’accettazione delle

iscrizioni (cpv. 1 lett. h). La procedura d’iscrizione e le competenze devono essere disciplinate nell’allegato 1 (cfr. art. 10). Le lettere i e j del capoverso 1 corrispondono alle lettere j e l del vigente articolo 17.

La lettera a del capoverso 2 corrisponde alla vigente lettera k dell’articolo 17. La lettera b del capoverso 2 autorizza la Commissione della formazione a offrire essa stessa le attività di perfezionamento.

Art. 18 Indennità

L’attuale articolo rimanda ancora a un’ordinanza del 12 dicembre 19966 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari, abrogata il 1° gennaio 2010 (modifica dell’ordinanza del 27 novembre 2009 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; RU 2009 6137).

In futuro i membri della Commissione della formazione sono indennizzati conformemente agli articoli 8l-8t dell’ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

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RU 1997 167

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RS 172.010.1