Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine

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Art. 6 Formazione

Il capoverso 1 attualmente in vigore recita che chiunque intende assumere una funzione di cui all’articolo 1 lettere a-c (veterinario cantonale, veterinario ufficiale dirigente, veterinario ufficiale) deve aver concluso gli studi di medicina veterinaria. Il nuovo capoverso 1 precisa: le persone che intendono assumere una tale funzione devono possedere un diploma federale o un diploma estero riconosciuto in medicina veterinaria secondo la legge del 23 giugno 20065 sulle professioni mediche (LPMed). Secondo l’articolo 15 LPMed, il riconoscimento dei diplomi esteri nel quadro della legge sulle professioni mediche è di competenza della Commissione delle professioni mediche.

Dato che nel capoverso 1 si aggiunge il termine di diploma in medicina veterinaria, è logico integrare nel capoverso 2 lo stesso termine e parlare di diploma in una professione medica invece che di titolo universitario. Inoltre, nel capoverso 2 è possibile rinunciare a elencare lo studio universitario in zoologia come presupposto per poter assumere la funzione di esperto ufficiale dato che tale indirizzo è già compreso nella facoltà universitaria di biologia.

In seguito all’adeguamento apportato negli articoli 1 e 3 (cfr. spiegazioni sopra) si rinuncia al termine generale “assistente specializzato ufficiale” e si opera la distinzione fra assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni e addetto specializzato ufficiale incaricato di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico.

Art. 7 Perfezionamento per il conseguimento dell’attestato di capacità

Il capoverso 1 precisa che per quanto riguarda il perfezionamento si tratta soltanto di quello necessario a conseguire l’attestato di capacità.

Il capoverso 2 di questo articolo viene adeguato a una prassi consolidata precisando che può essere eseguita una dispensa completa o parziale dal perfezionamento pratico e teorico o dalla prova d’esame. In particolare, la possibilità di una dispensa parziale garantisce che le domande siano trattate in modo oggettivo e adeguato. Ad esempio, è possibile dispensare una persona almeno dal perfezionamento pratico o teorico se essa non soddisfa le condizioni per ottenere una dispensa completa (perfezionamento e relativa prova d’esame).

Art. 8 Centri di perfezionamento

Nel capoverso 1 si precisa che le conoscenze pratiche e teoriche del perfezionamento di cui all’articolo 7 devono essere conseguite nei centri di perfezionamento riconosciuti dalla Commissione della formazione. È importante effettuare questa restrizione poiché il termine “perfezionamento” è utilizzato in maniera generale e il perfezionamento effettuato nell’ambito della garanzia della qualità (art. 9) non deve essere incluso in questa disposizione.

Art. 9 Garanzia della qualità

Nell’articolo 9 si adegua la rubrica, rinunciando al termine “aggiornamento” e adottando il nuovo titolo “Garanzia della qualità”. Nella garanzia della qualità rientra il perfezionamento che deve essere effettuato dopo aver conseguito l’attestato di capacità. Dato che il riconoscimento delle attività di aggiornamento da parte della Commissione della formazione è risultato troppo dispendioso e superfluo, in futuro si rinuncia a tale riconoscimento. È sufficiente che le attività di perfezionamento

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RS 811.11