Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine
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Anche gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico continuano a essere posti sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale. In questo caso per sorveglianza si intende in particolare il coordinamento complessivo e il controllo puntuale delle attività.
Art. 4 Supplenza
Chiunque sostituisce un veterinario cantonale deve soddisfare le stesse esigenze dal profilo del perfezionamento. La terminologia è stata adeguata adottando ora soltanto il termine “perfezionamento”, il quale comprende anche la garanzia della qualità. Il fatto che le persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico debbano perfezionarsi ai fini della garanzia della qualità (prima aggiornamento) si evince dall’articolo 9. I supplenti dei veterinari cantonali devono almeno essere titolari dell’attestato di capacità di veterinario ufficiale (cpv. 1). Tale regolamentazione mira a garantire che la supplenza dei veterinari cantonali sia in grado di soddisfare i lavori impegnativi nell’ambito del Servizio veterinario pubblico.
Al capoverso 1 deve essere aggiunta la lettera f dato che nell’articolo 1 si fa ora la distinzione delle due categorie di assistente specializzato ufficiale (cfr. spiegazioni relative agli art. 1 e 3).
Art. 5 Trasferimento di compiti a veterinari non ufficiali
Secondo il diritto vigente, il veterinario cantonale può affidare a veterinari non ufficiali anche compiti da svolgere in piccole aziende, se essi dispongono delle qualifiche sufficienti per effettuare questi compiti.
L’attuale formulazione dell’articolo 5 consente un ampio margine d'interpretazione dei compiti e dell’espressione “piccola azienda”. Nella pratica ha suscitato equivoci e confusione. D’intesa con la Commissione di formazione del servizio veterinario (Commissione della formazione), con la revisione si mira a chiarire e a precisare il campo d’applicazione dell'articolo 5. Il veterinario cantonale deve poter affidare a veterinari non ufficiali soltanto il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni da svolgere solo nelle aziende con un’esigua capacità produttiva secondo l’articolo 3 lettera l dell’ordinanza del 23 novembre 20054 concernente la macellazione e il controllo delle carni, se essi dispongono delle qualifiche sufficienti per svolgere questo compito.
Al fine di ottenere una qualifica sufficiente per l’adempimento di questo compito, il veterinario può ad esempio seguire il modulo sulla sicurezza delle derrate alimentari (all. 1 n. 1.1 cpv. 2 lett. a) nonché svolgere un periodo di pratica presso un’azienda di macellazione (all. 1 n. 1.1 cpv. 1 lett. c) e sostenere i corrispondenti esami (all. 1 n. 1.2 lett. b ed e) oppure conseguire una formazione equivalente all’estero. Infine, spetta al veterinario cantonale garantire che i compiti siano affidati soltanto ai veterinari non ufficiali sufficientemente qualificati.
Titolo prima dell'art. 6 Formazione e perfezionamento
Dato che si rinuncia al termine “aggiornamento”, il quale è compreso nel “perfezionamento”, il titolo deve essere adeguato di conseguenza.
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