Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine

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Allegato 1 Perfezionamento per il conseguimento dell’attestato di capacità

1 Veterinari ufficiali

1.1 Perfezionamento

Il periodo di pratica svolto nell’azienda di macellazione (cpv. 1 lett. c) è adeguato alla disposizione dell’UE8. Tale adeguamento consente al tempo stesso una strutturazione più flessibile del periodo di pratica.

Inoltre la persona che svolge il perfezionamento non deve più elaborare un piano di perfezionamento insieme al veterinario ufficiale e sottoporlo per approvazione alla Commissione della formazione prima di iniziare tale perfezionamento (cpv. 5). Quest’obbligo non è risultato opportuno nella pratica, motivo per cui deve essere abrogato il secondo periodo del capoverso 5. Di conseguenza, può essere abrogata anche la lettera g dell’articolo 17 dell’ordinanza.

1.2 Esame

Nelle lettere a-c ed f sono state apportate modifiche redazionali. L’espressione “lavoro scritto” è sostituita da “prova scritta d’esame”. La sostituzione deve essere uniformata anche nell’allegato. Se un esame scritto deve essere sostenuto sul posto, si utilizza l’espressione “prova scritta d’esame”, che si differenzia chiaramente dal termine “lavoro” di cui al numero 2.2. lettera a, che prevede un lavoro scritto da redigere in due settimane.

Una novità consiste nell’esaminare le conoscenze della legislazione in materia di agenti terapeutici insieme alle conoscenze della legislazione in materia di derrate alimentari nell’ambito della produzione primaria o della macellazione (lett. b) e non più insieme a quelle della legislazione in materia di protezione degli animali (lett. c).

Inoltre, è stata apportata una modifica redazionale in quanto devono essere esaminate le conoscenze della legislazione in materia di epizoozie, di derrate alimentari nell’ambito della produzione primaria o della macellazione e in materia di agenti terapeutici nonché le conoscenze della legislazione in materia di protezione degli animali. Anche in questo punto si mira a uniformare la terminologia (cfr. n. 2.2, 3.2, 4.1.3 o 4.2.2).

1.3 Iscrizione all'esame

Al numero 1.3 si disciplina l’iscrizione all’esame per i veterinari ufficiali.

In futuro, soltanto per la prova teorica scritta sarà necessario inoltrare un’iscrizione alla Commissione della formazione (cpv. 1). A tale iscrizione non dovrà più essere allegato un giustificativo del perfezionamento pratico (cpv. 2 lett. b). Questa regolamentazione consente di svolgere il perfezionamento pratico anche dopo le prove teoriche d’esame. Tale modifica comporta anche la soppressione del numero 1.1 capoverso 4 dell’allegato.

8 Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2004 (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).