Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 153 False comunicazioni alle autorità del registro di commercio
Questa disposizione ha avuto origine nella legge federale del 6 ottobre 1923 concernente le disposizioni penali sul registro del commercio e le ditte commerciali. Riprendendo questa disposizione nel Codice penale se ne voleva sottolineare l‘importanza. Inoltre essa rappresenta un complemento ragionevole all’articolo 253 (conseguimento fraudolento di una falsa attestazione)18. Quando la norma è stata integrata nel Codice penale, la pena è stata inasprita per renderla più efficace e per rendere più efficiente la lotta contro la criminalità economica19. Già prima questo reato era un delitto punito con una pena detentiva sino a sei mesi o una multa fino a 20 000 franchi. Una minoranza dei partecipanti alla procedura di consultazione ne aveva criticato l‘integrazione nel Codice penale e l’inasprimento delle pene.
La comminatoria penale appare oggi troppo severa perché si tratta di una fattispecie residuale e perché l’iscrizione inesatta di un fatto d’importanza giuridica è punita dall’articolo 253 (conseguimento fraudolento di una falsa attestazione). Inoltre, l’omissione di un’iscrizione nel registro di commercio costituisce una semplice inosservanza di una prescrizione d’ordine (art. 943 Codice delle obbligazioni, CO20). Prima dell’ultima revisione della Parte generale per questo reato erano inflitte soprattutto multe. È evidente che la pena prevista non corrisponde alla realtà giuridica. Per questo motivo la durata della pena detentiva va limitata a un anno, anche tenuto conto della previgente comminatoria penale.
Art. 155 n. 2 Contraffazione di merci
Nel numero 2 per la commissione del reato per mestiere è introdotta una pena minima che consiste in una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139
n. 2).
Art. 156 n. 2 Estorsione
Il numero 2 riduce a una pena detentiva di sei mesi la pena minima che punisce chi fa mestiere dell’estorsione o la commette ripetutamente in danno della medesima persona (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2 AP-CP).
Art. 157 n. 2 Usura
Nel numero 2 la pena minima comminata a chi ha agito per mestiere è ridotta a una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2). Le pene detentive inflitte sono oggi nettamente superiori a un anno.
18 Messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti), FF 1991 II 851.
19 Messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti), FF 1991 II 852.
20 RS 220