Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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Art. 158 n. 1 cma 3 Amministrazione infedele
Nella variante di cui al numero 1 comma 3 l’autore del reato agisce per fine di lucro ed è punito con una pena detentiva minima di un anno. Nell’ambito della revisione del 1995, la commissione di esperti aveva proposto come pena massima una pena detentiva di dieci anni, la qual cosa avrebbe giustificato una pena minima di un anno. La pena massima è però stata ridotta a cinque anni per armonizzarla con le sanzioni previste per la truffa e per l‘abuso di un impianto per l’elaborazione di dati21.
Prima della revisione del 1995, la commissione qualificata del reato riguardava i casi in cui essendovi fine di lucro doveva essere punito un comportamento particolarmente reprensibile. Il Tribunale federale aveva gradualmente avvicinato la nozione del fine di lucro e quella dell‘indebito profitto fino a parificarle in ampia misura (DTF 107 IV124 segg.). La revisione del 1995 ha poi ripreso questa giurisprudenza nel Codice penale modificando il grado d’illiceità del reato. Per questo motivo è opportuno sopprimere la pena minima e sostituire la formulazione potestativa della disposizione con una formulazione imperativa (vedi n. 1.3). La medesima pena è così comminata nei diversi casi in cui sussiste un fine di lucro (n. 1 cma 3 e n. 2). Nella prassi dall’ampio potere d’apprezzamento concesso al giudice sui fatti e sulla loro conseguenza giuridica risultano condanne a pene detentive inferiori a un anno.
Art. 160 n. 2 Ricettazione
Nel numero 2, la pena minima comminata nei confronti di chi fa mestiere della ricettazione diviene una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139
n. 2). La maggior parte delle pene detentive inflitte si situano già oggi al di sopra di questa soglia.
Art. 168 Corruzione nell’esecuzione forzata
La revisione della Parte generale del 2007 ha parificato le pene previste per tutte le forme di questo reato, ragion per cui l’avamprogetto propone una nuova formulazione della disposizione.
Art. 171 cpv. 2 Concordato giudiziale
Questa disposizione concerne una forma particolare di riparazione nel cui ambito il debitore o il terzo deve fornire particolari sforzi economici per permettere la conclusione di un concordato giudiziale. Il capoverso 2 permette al giudice più di quanto può fare in virtù dell’articolo 48 lettera d (attenuazione della pena) ma meno di quanto gli permette l’articolo 53 (riparazione), perché queste norme prevedono condizioni diverse a cui si può prescindere dalla pena. Il messaggio del 24 aprile 199122 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti) faceva riferimento alla futura revisione della Parte generale del CP e in particolare alla futura adozione di una disposizione
21 Messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti), FF 1991 II 861.
22 FF 1991 II 879