Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

sulla riparazione. La Parte generale contiene ormai una siffatta disposizione sulla riparazione (art. 53) che ha di fatto sostituito l’articolo 171 capoverso 2. Quest’ultima disposizione va pertanto abrogata anche se le due norme non hanno il medesimo contenuto. È infatti utante che vi siano criteri diversi in materia di riparazione.

Art. 171bisRevoca del fallimento

Valgono le medesime considerazioni fatte riguardo all’articolo 171 capoverso 2.

Art. 172bisCumulo di pena privativa della libertà e multa

Nel testo italiano il termine «pena privativa della libertà» è sostituito da «pena detentiva», in adeguamento alla Parte generale del CP. Nel testo tedesco il termine «Richter» (giudice) è sostituito dal termine «Gericht» (tribunale) che è neutro dal punto di vista del genere.

Titolo terzo: Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata

Art. 174 n. 2 e 3 Calunnia

Numero 2: la calunnia deliberata è in ogni caso estremamente gravosa per la vittima e può avere gravi conseguenze. Per questo motivo appare opportuno inasprire la pena minima che diviene una pena detentiva di 90 giorni o una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere. In generale nella prassi vengono inflitte pene poco superiori all’attuale pena minima di 30 aliquote giornaliere.

Nel numero 3 del testo tedesco il termine «Richter» (giudice) è sostituito dal termine «Gericht» (tribunale). Nel testo italiano il termine «colpevole» è sostituito con «autore».

Art. 177 Ingiuria

Le pene pecuniarie massime sino a 90 aliquote giornaliere vanno soppresse (vedi

n. 1.3). Per tenere conto della pena massima pronunciata per la diffamazione (art. 173 n. 1) – una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere – e per mantenere l‘attuale progressione tra i due reati, l’ingiuria va trasformata in una contravvenzione. Fino al 2006 nella prassi questo reato è stato per lo più punito con la multa. Inoltre nel testo tedesco il termine «Richter» (giudice) è sostituito dal termine «Gericht» (tribunale) (cpv. 2 e 3) e nel testo italiano il termine «colpevole» è sostituito con «autore» (cpv. 2).

Art. 178 Prescrizione

Non vi è ragione di prevedere termini di prescrizione più brevi per i reati contro l’onore. Inoltre il diritto di querela fa sì che siano pochi i casi in cui il procedimento viene avviato dopo diversi anni. Per questo motivo la disposizione va abrogata.