Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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Art. 179 Violazione di segreti privati

La pena dovrebbe essere aumentata per tenere conto degli articoli 179bis segg. che prescrivono pene detentive sino a un anno o a tre anni o pene pecuniarie. Il bene giuridico protetto sembra essere in ampia misura simile, se non il medesimo, nella misura in cui le disposizioni più recenti hanno semplicemente tenuto conto dell’evoluzione tecnica. Le ragioni che hanno finora impedito di adeguare la comminatoria penale dell’articolo 179 sono scarsamente comprensibili.

Art. 179tercma 2 Registrazione clandestina di conversazioni

Nel tedesco va stralciata l’espressione «oder einem Dritten von Inhalt der Aufnahme Kenntnis gibt» contenuta nel comma 2 poiché è priva di senso. Le versioni della disposizione in italiano e francese non contengono questa espressione e la dottrina le considera corrette. Nel testo italiano il termine «capoverso», errato, è sostituito con «comma».

Art. 179quinquies cpv. 2 Registrazioni non punibili

Nel contesto del diritto vigente il riferimento del capoverso 2 è fonte di confusione perché le disposizioni citate riguardano l’impiego di registrazioni punibili. Una pura interpretazione grammaticale di questa disposizione non permetterebbe alcun impiego delle registrazioni fatte legalmente secondo il capoverso 1. Il capoverso 2 va pertanto riformulato. Una registrazione eseguita secondo il capoverso 1 a scopo probatorio (p. es. dinanzi al giudice, per l’accertamento dell’autore del falso allarme o per eliminare un malinteso) deve rimanere esente da pena. Di conseguenza conservare il supporto sonoro è indispensabile e non deve soddisfare la presente fattispecie di reato. Tuttavia queste registrazioni non devono essere messe a disposizione di terzi né devono essere loro rese note. Non appena la necessità o l’interesse probatorio viene a mancare, le registrazioni vanno cancellate per analogia con la regola prevista nell’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 199223 sulla protezione dei dati.

Art. 179septiesAbuso di impianti di telecomunicazioni

L’attuale comminatoria penale non appare sufficiente, perché questo reato può gravemente inquietare o importunare un terzo. È opportuno adeguare la comminatoria penale a quella prevista nell’articolo 186 (violazione di domicilio). Sotto il vecchio diritto erano per lo più inflitte brevi pene detentive, raramente pene più severe.

Vanno inoltre stralciati i due elementi soggettivi: la malizia e la celia. Secondo la giurisprudenza, per essere considerata molesta o importuna una serie di telefonate deve oggettivamente raggiungere una data soglia di intensità e/o gravità quantitativa e qualitativa. Attualmente questa formulazione non permette di punire il ripetuto invio di pubblicità telefonica, spam o fax pubblicitari a uno stesso indirizzo.

23 RS 235.1