Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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Titolo quarto: Dei crimini o delitti contro la libertà personale

Art. 184 Circostanze aggravanti

I trattamenti crudeli sono un elemento di numerose fattispecie penali, anche se le pene minime variano considerevolmente: pena detentiva non inferiore a cinque anni (art. 140 n. 4), non inferiore a tre anni (art. 189 cpv. 3, 190 cpv. 3) e non inferiore a un anno (art. 184). Nell’articolo 185 n. 2 la minaccia di trattare la vittima con crudeltà è punita con una pena minima di tre anni. Le divergenze tra queste diverse normative non sono giustificate. Per i trattamenti crudeli è pertanto opportuno prevedere una pena detentiva minima uniforme di tre anni (cfr. osservazioni all’art. 140

n. 4).

Se il sequestro di persona o il rapimento è stato commesso al fine di ottenere un riscatto o se la privazione della libertà è durata più di dieci giorni, la pena minima rimane una pena detentiva di un anno. Invece per il trattamento crudele e la grave esposizione a pericolo della salute della vittima è prevista una pena detentiva minima di tre anni.

Art. 186 Violazione di domicilio

Fino all’ultima revisione della Parte generale del CP, la violazione di domicilio era considerata un reato minore ed era punita con pene detentive molto brevi o con la multa. Nel confronto della situazione giuridica negli Stati vicini, le pene previste in Svizzera e Italia per questo reato risultano le più severe. Tale quadro sanzionatorio non è manifestamente adeguato alla realtà giuridica. Per questo motivo la pena detentiva va ridotta a un massima di un anno.

Titolo quinto: Dei reati contro l’integrità sessuale

Art. 187 n. 1 e 4 Atti sessuali con fanciulli

Come spiegato sopra nel numero 1.5 «Reati contro l’integrità sessuale», non occorre introdurre pene minime né occorre, salvo all’articolo 197 (pornografia), aumentare le pene massime previste per questi reati. Ciononostante, considerazioni di politica criminale e di prevenzione generale impongono di sopprimere le pene pecuniarie previste per i reati puniti negli articoli 187-189 (atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale), 191-193 (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate e sfruttamento dello stato di bisogno) e 195 (promovimento della prostituzione), sottolineando in tal modo che non si tratta di reati minori. In futuro, queste disposizioni commineranno soltanto pene detentive.

Art. 188 Atti sessuali con persone dipendenti

Numero 1: vedi osservazioni sull’articolo 187 numeri 1 e 4.

Va eliminata la possibilità prevista nel numero 2 di prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione, se la vittima ha contratto successiva-