Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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mente un matrimonio o un’unione domestica registrata con l’autore del reato. Il messaggio del 26 giugno 198524 faceva notare che più la vittima è vicina alla maggiore età, e dunque all'età in cui è normale contrarre un matrimonio, più l'impunità appare giustificata. Attualmente questa motivazione non è più convincente, come non lo è lo sforzo del legislatore storico di tenere conto della mutata relazione tra l’autore del reato e la vittima e di non gravare immediatamente con un procedimento penale il matrimonio o l’unione domestica registrata appena contratti. Occorre comunque rilevare che, se in questi casi ha la facoltà di prescindere dalla pena, il giudice non è certo tenuto a farlo; va pure tenuto conto del fatto che gli atti sessuali puniti dagli articoli 188, 192 (atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate) e 193 (sfruttamento dello stato di bisogno) sfruttano lo stato di dipendenza in cui si trova la vittima. Non dovrebbe essere possibile minimizzare e legittimare tali atti prescindendo dalla pena nei casi di matrimonio o di unione domestica registrata. Occorre infine rilevare che ormai nemmeno la coazione sessuale (art. 189) e la violenza carnale (art. 190) nel matrimonio sono più considerati reati perseguibili soltanto su querela. Invece, nel caso degli atti sessuali con fanciulli (art. 187) in cui è pure prevista la possibilità per il giudice di prescindere dalla pena in caso di matrimonio o di unione domestica registrata è possibile che l’autore del reato e la «vittima» abbiano effettivamente voluto la relazione sessuale. In questi casi può essere giustificato prescindere dalla pena. Peraltro, è possibile prescindere dalla pena anche in virtù dell’articolo 52 (punizione priva di senso) o dell’articolo 53 (riparazione).

Art. 189 cpv. 1 Coazione sessuale

Vedi commenti all’articolo 187 numeri 1 e 4.

Art. 191 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Vedi commenti all’articolo 187 numeri 1 e 4.

Art. 192 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

Capoverso 1: vedi commenti all’articolo 187 numeri 1 e 4.

Capoverso 2: vedi commenti all’articolo 188 numero 2.

Art. 193 Sfruttamento dello stato di bisogno

Capoverso 1: vedi commenti all’articolo 187 numeri 1 e 4.

Capoverso 2: vedi commenti all’articolo 188 numero 2.

Art. 195 Promovimento della prostituzione

Vedi commenti all’articolo 187 numeri 1 e 4.

24 FF 1985 II 962