Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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Art. 197 n. 3, 3bis, 3ter (nuovo), 4, 4bis (nuovo) e 5 Pornografia

Il vigente articolo 197 è in vigore dal 1° ottobre 1992, ma il numero 3bisè stato introdotto soltanto in seguito ed è entrato in vigore il 1° aprile 2002. La disposizione si applica alla pornografia leggera e alla pornografia dura; quest’ultimo genere di pornografia è definito nel numero 3. L’articolo 135 (rappresentazioni di atti di cruda violenza) è strettamente connesso con l’articolo 197 ed è però entrato in vigore il 1° gennaio 1990 mentre il suo capoverso 1bis è pure entrato in vigore il 1° aprile 2002.

Negli ultimi anni le condanne in applicazione della presente disposizione sono fortemente aumentate, il che è tra l’altro dovuto alla possibilità di diffondere materiale pornografico via internet. Nel 1993 vi erano state sei sentenze basate sull’articolo 135 e 68 basate sull’articolo 197. Nel 2000 sono state pronunciate 19 sentenze basate sull‘articolo 135 e 309 basate sull’articolo 197; nel 2005 vi sono state 84 condanne basate sull‘articolo 135 e 867 basate sull’articolo 197.

Diversi interventi parlamentari chiedono di inasprire la repressione della pornografia dura, in particolare della pornografia infantile, e di mantenere una simmetria con la legislazione concernente le rappresentazioni di atti di cruda violenza. Le Camere federali hanno così approvato le mozioni 06.3170 Schweiger «Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli» e 06.3554 Hochreutener «Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza». La mozione Fiala 08.3609 «Inasprimento delle sanzioni penali in materia di pedopornografia» è stata accettata dal Consiglio nazionale e trasformata dal Consiglio degli Stati in un mandato d‘esame il 10 giugno 2010.25

Le mozioni Schweiger e Hochreutner mirano a colmare le lacune constatate riguardo alla punibilità del consumo, in particolare del consumo delle rappresentazioni di pornografia dura e di atti di cruda violenza nei casi in cui il consumatore non ne sia in possesso. L’attuazione di queste mozioni ripristina una chiara distinzione tra gli atti connessi con il consumo e gli atti legati alla fabbricazione e alla diffusione, opponendosi così all’attuale giurisprudenza del Tribunale federale che non distingue chiaramente tra questi due generi di atti. In futuro, tutte le fattispecie di reato riceveranno il medesimo trattamento, accordando un trattamento privilegiato soltanto al consumo personale.

Inizialmente la mozione Fiala chiedeva l’inasprimento delle comminatorie penali previste nell’articolo 197 numeri 3, 3bis e 4 per i casi di reati di pedopornografia. L’avamprogetto in esame soddisfa almeno in parte tale esigenza. Tuttavia, l’inasprimento delle pene più severe riguarda soltanto le rappresentazioni pedopornografiche reali e non, per esempio, i dipinti o i fumetti.

La proposta della mozione di sopprimere la pena pecuniaria negli articoli 135 e 197

– come propone di fare l’avamprogetto negli articoli 187−189, 191−193 e 195 (vedi sopra il n. 1.5 e i commenti all’art. 187 n. 1 e 4) − è invece rifiutata poiché la dispo-

25 La mozione è stata accettata con le seguenti modifiche: «Il Consiglio federale è invitato a esaminare se occorre inasprire le sanzioni previste nel Codice penale in materia di pedopornografia (art. 197 n. 3, art. 197 n. 3bis e art. 197 n. 4 CP) e quali ulteriori misure possano essere adottate, segnatamente per consolidare il perseguimento penale dei reati legati alla pedopornografia.»