Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 72Fedlex · Rapporto sui risultati
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali
OW approva esplicitamente le modifiche riguardanti i reati contro i doveri d’ufficio e professionali.
1.114. Articolo 317 numero 2 Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.
UNIFR respinge la modifica della disposizione.
1.115. Articolo 318 Falso certificato medico
1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato a essere prodotto all’autorità o a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.
Il PS respinge l’abrogazione del numero 1 comma 2, criticando il conseguente inserimento della figura di reato aggravata in quella di base. In tal modo aumenta la pena comminata per la figura di reato di base e ne consegue un inasprimento per i casi di lieve entità. Tutt’al più l’aumento della pena potrebbe essere opportuno per la figura di reato aggravata del numero 1 comma 2.
H+ e USI propongono di riesaminare l’aumento delle pene nell’articolo 318 numeri 1 e 2. Criticano in particolare l’aumento della pene in caso di negligenza, poiché v’è da temere che la verifica del certificato porterebbe a un accertamento oneroso e quindi costoso di fatti sanitari di regola semplici. Visto l’enorme numero di certificati medici presentati in relazione all’incapacità lavorativa, ciò non è auspicabile sotto il profilo della politica sanitaria.
UNIFR rifiuta la modifica dell’articolo 318 numero 1. Non è chiaro perché per un falso attestato medico secondo il numero 1 si debba comminare la medesima pena prevista per la falsità in atti. Nell’articolo 318 si tratta di un caso qualificato di falsità in atti che tuttavia è privilegiato nella comminazione della pena e in quanto lex specialis prevale sull’articolo 251 CP. Non è quindi opportuno parificare la lex specialis alla lex generalis. Inoltre UNIFR respinge l’aumento della pena nel caso del reato commesso per negligenza. Non si può in particolare argomentare che la pena dev’essere la stessa dell’articolo 317 numero 2 CP, poiché il medico che per negligenza rilascia un falso certificato medico non si può per forza confrontare con un notaio, contemplato dall’articolo 317 CP come pubblico ufficiale, il cui compito fondamentale è il rilascio di documenti veritieri.
UNILU ritiene sbagliato trasformare in generale il falso certificato medico in un crimine; la fattispecie di base dovrebbe restare un delitto. Un aumento a cinque anni di pena detentiva sarebbe ragionevole tutt’al più nei casi in cui il medico si fa promettere un vantaggio (economico). Tuttavia andrebbe evitato il termine ricompensa «speciale», poiché è sufficiente qualsiasi tipo di ricompensa.
1.116. Articolo 319 Aiuto alla evasione di detenuti
Il funzionario che presta aiuto all’evasione di un arrestato, di un detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell’autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.