Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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UNIFR e UNILU respingono l’aumento della pena massima. UNILU si chiede se eventualmente andrebbe creata una figura di reato aggravata per i casi in cui l’autore si fa promettere una ricompensa o un vantaggio (economico), prevedendo in tal caso una pena massima di cinque anni.

1.117. Articolo 320 numero 1 comma 1 Violazione del segreto d’ufficio

1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

SO è contrario all’aumento della pena e ritiene che occorra mantenere le pene vigenti degli articoli 320 e 321 CP. Con l’aumento della pena il termine di prescrizione dell’azione penale sarebbe di 15 anziché di 7 anni. Le accuse di violazione del segreto d’ufficio si trovano spesso in denunce che intendono sfruttare abusivamente gli strumenti del diritto penale per imporre interessi non pertinenti. Un aumento del termine di prescrizione prolunga la possibilità di sporgere tali denunce.

VD ritiene opinabili le modifiche degli articoli 320, 321 e 321ter CP, dato che l’aumento della pena massima trasforma i reati da delitti in crimini.

Il PS critica l’inserimento della figura di reato aggravata in quella di base, poiché ne risulta un inasprimento della pena per i casi di lieve entità. Tutt’al più l’aumento della pena potrebbe essere opportuno per la figura di reato qualificata, che andrebbe applicata se per la commissione del suo reato l’autore chiede, riceve o si fa promettere un vantaggio.

Il Centre Patronal rifiuta la modifica della disposizione e chiede di mantenere la pena massima vigente, pari a tre anni di detenzione. I comportamenti contemplati dagli articoli 312, 317 numero 1, 319 e 322quater CP non sono paragonabili a quelli degli articoli 320, 321 e 321ter CP. Inoltre, la durata media delle pene detentive pronunciate dai giudici non supera mai i cinque mesi e di regola neppure i tre mesi, il che è nettamente al di sotto alla pena massima proposta dall’avamprogetto.

Anche UNIFR respinge la modifica della disposizione. Da una parte, la disposizione vigente è già armonizzata agli articoli 317 numero 1, 319 e 320 numero 1 CP e, dall’altra, l’attuale pena massima è probabilmente sufficientemente elevata se si considera la durata delle pene detentive pronunciate. Ciò significa che i giudici dispongono di un margine d’apprezzamento sufficiente per pronunciare una pena adeguata alla colpa del reo.

UNILU sconsiglia fermamente l’aumento generale della pena. Tale aumento trasforma infatti la violazione del segreto d’ufficio e di quello professionale in un crimine, rendendo punibile anche il tentativo di istigazione (art. 24 cpv. 2 CP). Ne consegue che la semplice domanda di informazione rivolta al titolare di un segreto d’ufficio o professionale, che si rifiuta di rispondere rinviando al segreto, costituirebbe un reato. Ciò andrebbe molto al di là delle misure di diritto penale necessarie per proteggere il segreto. Se s’intende migliorare la protezione del segreto, occorrerebbe mantenere la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria per la figura di reato di base, prevedendo tutt’al più un aumento a cinque anni di pena detentiva per i casi in cui l’autore si è fatto promettere un vantaggio (economico).