Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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giuridica. Tale motivazione sottintende infatti che il margine d’apprezzamento del giudice sia sinonimo di incertezza giuridica. UNILU ritiene che spesso vi siano dubbi se sussista o meno un determinato elemento di una fattispecie, ad esempio un danno grave o un caso di lieve entità. Non si dovrebbe tuttavia dare ancora maggiore importanza a tale incertezza prevedendo, per quanto riguarda le conseguenze giuridiche, pene maggiori o minori vincolanti. La soluzione vigente permette invece di controbilanciare le incertezze in merito alla fattispecie con le conseguenze giuridiche, non costringendo ad esempio il giudice a ricorrere a una pena minore per un caso di lieve entità solo leggermente meno grave di un caso di enttà normale.
BE ritiene necessario riesaminare le proposte relative alla restrizione del margine d’apprezzamento del giudice. Anche se, rispetto alle norme che prevedono soltanto uno dei due apprezzamenti, la certezza giuridica è maggiormente intaccata nel caso in cui la stessa norma prevede sia l’apprezzamento della fattispecie sia quello della conseguenza giuridica, il passaggio a una formulazione più vincolante si rivela problematico laddove va di pari passo con un trattamento privilegiato o un inasprimento, contrario all’idea fondamentale del diritto penale basato sulla colpa. In definitiva il vincolo è espressione di un diritto penale che si fonda sulle conseguenze del reato. Infatti in tali casi la sostituzione di una disposizione potestativa con una disposizione imperativa inasprisce il problema del diritto penale basato sulle conseguenze del reato (cfr. le spiegazioni in merito all’art. 221 cpv. 3 AP-CP). Tale problema si potrebbe risolvere applicando imperativamente un trattamento privilegiato o un inasprimento soltanto tenendo conto della fattispecie soggettiva. In tal senso è ad esempio formulato l’articolo 172ter CP vigente, che potrebbe fungere da modello. Di conseguenza BE propone di riformulare le norme che prevedono un trattamento privilegiato (p.es. art. 221 cpv. 3, 223
n. 1 cma 2, 227 n. 1 cma 2 e 228 n. 1 cma 2 CP) ma anche quelle che prevedono un inasprimento (p.es. art. 144 cpv. 3 CP): «Se il reato concerne soltanto un danno di lieve entità il colpevole è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria». Tale riformulazione non è invece necessaria nei casi in cui un’intenzione «limitata» o «aggravante» è già implicita nella formulazione della fattispecie, come ad esempio nell’articolo 224 capoverso 2 CP: se nel caso concreto ne scaturisce soltanto un danno di lieve entità per il patrimonio ne consegue che non vi è un patrimonio importante a cui potrebbe mirare il reato intenzionale. Nel caso di questa disposizione la formulazione proposta dall’avamprogetto è pertanto appropriata.
BL e TG ritengono dubbia l’utilità pratica dell’abrogazione di varie disposizioni potestative e si chiedono se non limiti inutilmente il margine d’apprezzamento del giudice.
ZH osserva che con la trasformazione di disposizioni potestative in disposizioni imperative sarà più difficile tenere conto nel singolo caso in modo adeguato di aspetti di prevenzione specifica. Il rapporto esplicativo osserva giustamente che piuttosto che dalla comminazione di pene severe l‘effetto preventivo è dato dall’alta probabilità che chi ha commesso un reato venga effettivamente perseguito entro termini ragionevoli.
V. Cumulazione della pena detentiva con una multa invece che con una pena pecuniaria
AG, BE, GR, JU, NE, SZ, TI e CAIS sono contrari alla sostituzione della pena pecuniaria con la multa nelle disposizioni che prevedono attualmente di cumulare una pena pecuniaria alla pena detentiva.
AG ritiene la disciplina attuale del tutto appropriata, a condizione che in seguito alle modifi-