Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine

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velocemente (FR, prosaj, analogo CSDAR). In ogni caso, al giudice deve essere data la possibilità di ammonire il condannato conformemente all'articolo 95 CP (prosaj).

Si deplora la mancanza di una possibilità di ripristinare l’esecuzione nel caso in cui una persona non si attenga agli oneri e alle condizioni legate alla decisione di rilascio. Se l’interessato mette in pericolo la sicurezza pubblica, eventualmente è possibile reagire soltanto nel caso in cui commetta un nuovo reato. Si chiede di colmare questa lacuna legale. Il Codice di procedura penale svizzero andrebbe quindi modificato tenendo conto della possibilità di ripristinare l'esecuzione delle pene e delle misure per i condannati, di modo da prevedere modalità uniformi in tutta la Svizzera (mozione Sommaruga Carlo 09.3443 «Condannati: ripristino dell’esecuzione della pena o della misura»; LU).

Art. 46 cpv. 1 CP: la pena unica introdotta per l’eventualità che il periodo di prova fallisca, in combinazione con il principio dell’aggravamento sanzionatorio, finisce per privilegiare gli autori plurirecidivi. Andrebbe verificata anche la commisurazione della pena unica secondo gli articoli 62a capoverso 2 e 89 capoverso 6 CP (BL).

Sarebbe necessario evitare di confondere la pena anteriore da revocare con quella nuova, soprattutto nel caso in cui la nuova pena pecuniaria possa essere pronunciata soltanto dopo aver modificato la tipologia della pena da revocare. La vecchia normativa, che prevede un trattamento separato dei vecchi e dei nuovi casi, risulterebbe in una notevole semplificazione e uniformità. Il secondo periodo dell'articolo andrebbe quindi eliminato (SZ).

Art. 46 cpv. 2 CP: spesso in caso di recidiva non viene revocata la sospensione condizionale, nemmeno in presenza di precedenti penali, e i condannati vengono semplicemente ammoniti a varie riprese. Si chiedono pertanto le seguenti modifiche (UDC):

Modifica dell'articolo 46 capoverso 2 secondo periodo: «Può ammonire il condannato al massimo una volta e prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza».

Nuovo articolo 46 capoverso 2bisCP: «Non è ammesso rinunciare alla revoca se nei cinque anni precedenti l'ultima condanna l'autore del reato è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi complessivi o a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere. La pena deve essere eseguita se il condannato è già stato ammonito una volta».

Art. 46 cpv. 4 CP: possibilità di revocare la sospensione condizionale anche senza il rischio di un nuovo reato, nel caso in cui il condannato non collabori con il servizio di assistenza riabilitativa o disattenda le norme di condotta (cfr. anche art. 95 CP)191.

Art. 46 cpv. 5 CP e art. 89 cpv. 4 CP: innalzamento del termine da tre a cinque anni192.

Art. 64 CP: possibilità di ripristinare l'esecuzione se l'autore liberato condizionalmente dall'internamento compie un nuovo reato o disattende le condizioni legate al rilascio (PLR).

Art. 87 cpv. 1 CP: possibilità di imporre al liberato condizionalmente un periodo di prova superiore al resto della pena o alla durata minima di un anno193.

191 AI, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

192 BL, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

193 GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.