Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/88: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio (Convenzione europea del paesaggio) · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

all’attuazione dell’obiettivo 12 “Utilizzare con parsimonia le risorse naturali” e indirettamente all’attuazione dell’obiettivo 14 “Istituire un sistema multilaterale di regole” (FF 2008 597).

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale concernente l’approvazione della Convenzione del paesaggio del Consiglio d’Europa è sancita dall’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’approvazione dei trattati internazionali compete, secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., all’Assemblea federale. Conformemente alla prassi corrente e unitaria delle autorità federali (FF 2002 539; 2005 891), tale competenza si estende a tutti i settori, compresi quelli che rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni.

La Confederazione non può tuttavia basarsi sull’articolo 54 capoverso 1 Cost. per attuare un trattato internazionale la cui materia entro i confini nazionali è di competenza cantonale. Secondo l’articolo 78 capoverso 1 della Costituzione federale, la protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. A questa competenza dei Cantoni nell’ambito della protezione del paesaggio si sovrappongono i compiti e le competenze definiti nei capoversi 2, 3 e 5 dell’articolo citato. Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione deve tener conto della protezione del paesaggio, avendo cura dei paesaggi e, quando l’interesse pubblico lo richieda, conservandoli integri. Alla Confederazione è inoltre assegnata una competenza di promozione generale in quanto può sostenere gli sforzi volti a proteggere il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d’importanza nazionale. Anche altre norme costituzionali quali l’articolo 75 Cost. sulla pianificazione del territorio o l’articolo 73 Cost. sullo sviluppo sostenibile si riferiscono al paesaggio. Nell’articolo 104 Cost. la salvaguardia del paesaggio rurale è perfino espressamente parte integrante del mandato che la Costituzione ha definito per l’agricoltura. L’attuazione della Convenzione sul paesaggio compete quindi sia ai Cantoni che alla Confederazione, nell’ambito delle rispettive competenze.

5.2 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). La Convenzione è di durata indeterminata, ma secondo l’articolo 16 paragrafo 1 è denunciabile in qualsiasi momento. Non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Resta da stabilire se comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la sua attuazione richiede l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano