Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/88: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio (Convenzione europea del paesaggio) · 13 pagine

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Articolo 6 – Misure specifiche

Questo articolo cita le misure specifiche che le Parti devono sviluppare a livello nazionale, regionale o locale:

Sensibilizzazione: la sensibilizzazione dei cittadini ha un ruolo chiave, perché da essa dipende lo stato dei paesaggi. Mediante specifiche attività di informazione si deve mirare ad accrescere la consapevolezza del valore dei paesaggi odierni e futuri.

Formazione ed educazione: le Parti vengono invitate a offrire programmi pluridisciplinari di formazione di alto livello e a far confluire negli insegnamenti scolastici e universitari temi connessi con il paesaggio.

Individuazione e valutazione: per il mantenimento o il miglioramento della qualità del paesaggio sono necessarie delle basi che permettano di capire le peculiarità dei paesaggi, le dinamiche alle quali sono esposti e i valori che sono ad essi attribuiti dalle popolazioni interessate. A questi lavori devono poter partecipare la popolazione locale, il pubblico e altri soggetti coinvolti.

Obiettivi di qualità paesaggistica: sono da formulare sulla base della valutazione dei paesaggi e dell’individuazione degli elementi paesaggistici particolarmente importanti di una regione dopo aver ascoltato la popolazione interessata.

Applicazione: le Parti vengono invitate ad attivare, in base alle loro esigenze specifiche, strumenti (di incentivazione) giuridici, amministrativi o finanziari volti alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi.

2.1.4 Capitolo III – Cooperazione europea

Articolo 7 – Politiche e programmi internazionali

L’obiettivo della Convenzione consiste, tra l’altro, nel tener maggiormente conto della dimensione paesaggistica nelle politiche e nei programmi internazionali.

Articolo 8 – Assistenza reciproca e scambio di informazioni

Le Parti si impegnano a cooperare e a prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio.

Articolo 9 – Paesaggi transfrontalieri

Le Parti si impegnano a elaborare programmi per il rilevamento, la valutazione, la salvaguardia e la pianificazione di paesaggi transfrontalieri.

Articolo 10 – Controllo e applicazione della Convenzione

Dato il carattere intersettoriale del termine paesaggio e delle relative attività, il controllo dell’applicazione della Convenzione viene affidato al Comitato direttivo del patrimonio culturale e del paesaggio (CDPATEP), istituito recentemente sulla scia della riorganizzazione del Consiglio d’Europa. Questo comitato svolge i compiti relativi all’ambito trattato dalla Convenzione e sottostà direttamente al Comitato dei Ministri. La concertazione con la Conferenza europea dei ministri responsabili della pianificazione del territorio è assicurata dal suo statuto di osser-