Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/88: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio (Convenzione europea del paesaggio) · 13 pagine
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- La “salvaguardia dei paesaggi” comprende tutte le misure volte a preservare le
peculiarità e le qualità di un paesaggio considerate di grande importanza dalla popolazione sulla base delle sue specifiche caratteristiche naturali o culturali.
- La “gestione dei paesaggi” comprende le azioni volte ad accompagnare, in una
prospettiva di sviluppo sostenibile, mutamenti del paesaggio dovuti a ragioni economiche, sociali o ecologiche. Si tratta di fare in modo che il paesaggio possa svilupparsi armoniosamente e in sintonia con le esigenze economiche e sociali.
- La “pianificazione dei paesaggi” comprende tutte le procedure di pianificazio-
ne, trasformazione e autorizzazione. Le pianificazioni del paesaggio possono essere volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Articolo 2 – Campo di applicazione
La Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. La particolarità della Convenzione risiede nel fatto che si applica sia ai paesaggi comuni che a quelli di straordinario interesse perché tutti i paesaggi sono importanti per la qualità dell’ambiente in cui vivono le persone.
Articolo 3 – Obiettivi
Questo articolo afferma che lo scopo della Convenzione consiste nel promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi in Europa mediante provvedimenti nazionali e la cooperazione tra le Parti a livello europeo.
2.1.3 Capitolo II – Provvedimenti nazionali
Articolo 4 – Ripartizione delle competenze
Ogni Parte contraente attua la Convenzione sul piano statale più indicato per le corrispondenti misure in base alla ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali, alle sue forme organizzative e alle sue politiche. Questo principio attua il principio di sussidiarietà e rinvia, dal punto di vista dei contenuti, alla Carta europea dell’autonomia locale.
Articolo 5 – Provvedimenti generali
Questo articolo indica i provvedimenti da adottare per l’attuazione della Convenzione per quanto concerne
a. il riconoscimento del paesaggio nell’ordinamento giuridico;
b. la definizione e l’attuazione di politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi;
c. l’introduzione di procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti;
d. l’integrazione del paesaggio nelle politiche settoriali che hanno un’incidenza territoriale.