Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/88: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio (Convenzione europea del paesaggio) · 13 pagine

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vatore in seno al CDPATEP. Non è quindi necessario creare nuove strutture o istituzioni a livello internazionale.

Articolo 11 – Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa

Il Comitato dei Ministri può assegnare il Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa a collettività locali o regionali o a istituzioni da esse create nonché ad organizzazioni non governative. Con questo riconoscimento viene premiata una politica paesaggistica o una misura volta alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione che abbia dimostrato di avere un’efficacia durevole e possa in tal modo servire da modello.

2.1.5 Capitolo IV – Clausole finali

A parte alcune deroghe minime, le disposizioni finali corrispondono al modello utilizzato dal Consiglio d’Europa per altre convenzioni e accordi approvato dal Comitato dei Ministri. La maggior parte degli articoli non necessita pertanto di ulteriori spiegazioni, ad eccezione delle seguenti precisazioni:

L’Articolo 12 ha lo scopo evitare conflitti di contenuto con altri strumenti giuridici internazionali o nazionali. L’articolo specifica, in particolare, che la Convenzione non preclude l’applicazione di disposizioni nazionali più severe e pertanto più favorevoli al paesaggio contenute in tali strumenti giuridici.

L’articolo 16 disciplina la denuncia della Convenzione da parte di uno Stato firmatario la quale può avvenire in qualsiasi momento e prende effetto allo scadere di un periodo di tre mesi.

2.2 Valutazione, posizione della Svizzera

Dal punto di vista della Svizzera, la Convenzione può essere considerata una conferma degli sforzi congiunti della Confederazione e dei Cantoni per inserire la politica paesaggistica in un’attuazione unitaria del concetto di sostenibilità che tenga conto anche degli aspetti economici, sociali e culturali. Il paesaggio viene riconosciuto nella sua accezione più ampia, ne viene sottolineata la funzione socioeconomica e la valenza per la varietà culturale della Svizzera. La Convenzione illustra l’importanza di approcci moderni quali la promozione dei processi bottom-up o i modelli di indennizzo con incentivi economici basati su accordi. Sul piano delle procedure, punta sulla cooperazione con gli ambiti politici che hanno un’incidenza sul territorio e su gruppi di interesse sociali. Infine, riconosce l’importanza della sensibilizzazione del pubblico e della formazione degli attori in vista del rafforzamento di una politica ambientale non normativa e della ricerca interdisciplinare in Svizzera.

Le basi istituzionali e giuridiche esistenti a livello federale e cantonale tengono già oggi conto di questi aspetti. Gli strumenti e le misure indicati nella Convenzione sono presenti nella legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio nonché nel diritto sulla pianificazione del territorio della Confederazione e dei Cantoni e sono in corso di attuazione. Il paesaggio è continuamente oggetto di programmi di ricerca nazionali e di progetti orientati all’applicazione avviati dalla Confederazione e dai Cantoni. È inoltre già oggetto di leggi e progetti legislativi negli ambiti