Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/88: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio (Convenzione europea del paesaggio) · 13 pagine

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vista materiale la Convenzione europea del paesaggio si applica a tutti i paesaggi, mentre la Convenzione UNESCO si riferisce solo a paesaggi di importanza straordinaria e universale. L’obiettivo essenziale della Convenzione del paesaggio non è quindi quello di stilare un elenco di paesaggi di straordinario interesse, bensì di tutelare, sulla base dei principi di sostenibilità, i paesaggi quotidiani che costituiscono l’ambiente che circonda la popolazione.

- La presente Convenzione si differenzia della Convenzione del Consiglio

d’Europa per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa del 19 settembre 1979 (Convenzione di Berna) nella misura in cui quest’ultima è circoscritta agli habitat di specie animali e vegetali, mentre la Convenzione del paesaggio pone in primo piano la qualità di vita dell’uomo e rappresenta in tal senso un’integrazione che colma una lacuna poiché considera il paesaggio nella sua più ampia accezione tenendo conto anche degli aspetti socioeconomici e culturali.

- La presente Convenzione si differenzia dalla Convenzione per la salvaguardia

del patrimonio architettonico d’Europa del 3 ottobre 1985 (Convenzione di Granada) e dalla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico del 16 gennaio 1992 (riveduta) (Convenzione di La Valletta) nella misura in cui il campo d’applicazione di queste ultime è circoscritto al patrimonio monumentale il quale, tuttavia, fa anche parte dell’accezione ampia e moderna sulla quale si basa la presente Convenzione.

- La presente convenzione si differenzia dalla Convenzione per la protezione del-

le Alpi del 7 novembre 1991 sia dal punto di vista giuridico che territoriale: è rivolta a tutti i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e non si riferisce pertanto a un territorio determinato. Si limita in maniera programmatica a elaborare una concezione comune del paesaggio e della sua importanza e invita i membri ad adottare provvedimenti adeguati, secondo la ripartizione delle competenze propria al loro ordinamento e alle proprie esigenze specifiche, a tutelare il patrimonio naturale e culturale e garantirne lo sviluppo sostenibile, senza tuttavia indicare quali debbano essere in particolare tali provvedimenti. La Convenzione intende stimolare lo sviluppo di nuovi approcci di intervento, per esempio per quanto riguarda strumenti di incentivazione, metodi partecipativi nonché formazione e informazione.

La Convenzione è perciò uno strumento moderno con una densità normativa ridotta incentrata su un’idea comune e che mira a dare impulso alle politiche nazionali. Essa non entra in conflitto né si sovrappone a strumenti internazionali analoghi.

5.4 Delega di competenze legislative

Non vengono create o delegate competenze legislative. Nell’articolo 4, la Convenzione rimanda al principio di sussidiarietà e fa espressamente salva la ripartizione di competenze e l’organizzazione nazionale delle Parti.

Allegati:

Progetto del decreto federale relativo alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 20 ottobre 2000 sul paesaggio