Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/88: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio (Convenzione europea del paesaggio) · 13 pagine

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1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 A che cosa serve la Convenzione del paesaggio?

Oggi il paesaggio non è più percepito unicamente dal punto di vista estetico. Lo sviluppo della politica ambientale ha fatto sì che il paesaggio così come le acque, l’aria, la fauna, la flora e il suolo siano ora considerati componenti essenziali dell’ambiente. Il termine “paesaggio” si riferisce quindi all’intero territorio ed è espressione del patrimonio naturale e culturale nonché delle interazioni tra le molteplici condizioni naturali e le attività umane.

Il paesaggio è diventato un valore strettamente legato a luoghi e condizioni di vita che, insieme ai presupposti economici e sociali, rappresenta un elemento importante della qualità di vita e dell’identità dei cittadini. È la base economica su cui poggia il turismo e assume sempre più importanza come fattore competitivo.

La politica paesaggistica è una politica trasversale ed è quindi in stretta relazione con tutti gli ambiti politici che hanno un’incidenza sul territorio (agricoltura, silvicoltura, pianificazione del territorio e urbanistica, infrastrutture, energia, ambiente). L’attuazione di una politica del paesaggio presuppone strumenti integrati e procedure coordinate. Il paesaggio non deve più essere solo oggetto di studio da parte degli esperti, ma deve rispondere all’esigenza della popolazione di vivere in un ambiente non uniformato o deturpato che le permetta di soddisfare i propri bisogni e di identificarsi con lo spazio in cui vive. Questo approccio richiede strumenti che consentano una partecipazione attiva e democratica alle decisioni volte a gestire e dare forma a questo spazio tenendo al contempo conto delle peculiarità paesaggistiche regionali.

Il Consiglio d’Europa si è prefisso l’obiettivo di tutelare le identità europee in tutta la loro varietà. Con la Convenzione europea del paesaggio intende mettere a disposizione degli Stati membri un quadro giuridico moderno che assegna al paesaggio il giusto spazio in tutti gli altri ambiti politici rilevanti per il territorio senza interferire nella loro sovranità con una densità normativa troppo elevata.

1.1.2 Situazione in Svizzera

La Svizzera è uno dei pochi Stati membri del Consiglio d’Europa a disporre, con l’articolo 78 della Costituzione federale, di una base costituzionale esplicita sul paesaggio. La legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451) concretizza tale dettato costituzionale a livello di legge. Si tratta di un compito in comune nel quale tuttavia la competenza generale è attribuita ai Cantoni. Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione deve a sua volta considerare e tutelare il paesaggio e i suoi elementi. Per adempiere al suo mandato costituzionale dispone degli strumenti definiti nella LPN. La Costituzione e la legge

– come la Convenzione – si basano su un’accezione ampia del paesaggio che oltre alla protezione di paesaggi di particolare interesse postula il rispetto del paesaggio nel suo insieme. Con la Concezione Paesaggio svizzero (CPS), approvata il 19 dicembre 1997 dal Consiglio federale, che nell’ambito dell’attuazione della politica del paesaggio all’interno delle politiche settoriali della Confederazione assegna par-