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Consultazione 2010/88: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio (Convenzione europea del paesaggio) · 13 pagine

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competenze in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti. Per “disposizioni importanti che contengono norme di diritto” s’intendono quelle che alla luce dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. nel diritto interno devono essere emanate sotto forma di legge formale.

La Convenzione contiene disposizioni definibili importanti ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 dal momento che la loro attuazione in Svizzera deve avvenire o è già avvenuta nell’ambito di una cornice legislativa formale. Infatti, l’articolo 6 lettera B della Convenzione prevede la promozione della formazione di specialisti e della formazione scolastica e universitaria nei rispettivi settori. Ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettera e Cost., le attività di promozione necessitano di una base giuridica formale. All’articolo 6 lettera C della Convenzione è prevista l’elaborazione di inventari del paesaggio. Entro i confini nazionali, ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettere e e f Cost. è necessaria una base giuridica anche per l’elaborazione di inventari. La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) contiene già le basi corrispondenti, e, più esattamente, all’articolo 5 per i paesaggi d’importanza nazionale. La possibilità di adeguare queste basi giuridico-formali è però riservata al Parlamento.

Come per tutti i trattati internazionali, il decreto di approvazione sottostà pertanto al referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Convenzione europea del paesaggio è uno strumento del Consiglio d’Europa. La Svizzera ha già aderito a varie altre convenzioni che a livello di contenuti fanno riferimento al paesaggio nell’ampia accezione prevista dalla presente Convenzione. La relazione con le convenzioni più importanti viene illustrata sinteticamente qui di seguito. Si rinvia inoltre a varie iniziative e attività avviate a livello politico, in particolare alla Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica approvata il 25 ottobre 1995 a Sofia dalla Conferenza dei Ministri europei dell’ambiente.

Anche l’Unione europea dispone di atti legislativi in relazione al paesaggio. È da citare in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag.7; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE del 20 novembre 2006, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368). Indirettamente sono rilevanti per la protezione dei paesaggi anche vari atti giuridici concernenti l’agricoltura e la ricerca. La Convenzione del paesaggio è in armonia con gli atti legislativi dell’Unione europea.

Con rimando all’articolo 12 della Convenzione che disciplina la relazione con altri strumenti internazionali analoghi, sono illustrate qui di seguito le differenze rispetto ad altri strumenti:

- La presente Convenzione si differenzia sia sul piano formale che su quello ma-

teriale dalla Convenzione dell’UNESCO del 16 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale. Le due Convenzioni, così come le organizzazioni sotto la cui egida sono state adottate hanno un raggio d’azione territoriale diverso, rispettivamente globale e regionale. Dal punto di