Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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Il testo costituzionale non indica se è necessaria una condanna passata in giudicato per pronunciare l’espulsione per percezione abusiva di prestazioni delle assicurazioni sociali o dell’aiuto sociale. Spetta pertanto al legislatore decidere se irrogare una sanzione di diritto amministrativo o una sanzione di diritto penale per siffatti abusi. Non si può tuttavia desumere da quanto precede che l’espulsione può essere pronunciata sulla sola base della constatazione dell’autorità secondo cui una prestazione è stata ottenuta in modo abusivo, senza decisione definitiva in tal merito. L’eventuale intento di escludere la tutela giurisdizionale avrebbe dovuto essere esplicitamente menzionato nel testo dell'iniziativa.
1.3.2 Conseguenze giuridiche
Le conseguenze giuridiche della realizzazione della fattispecie sono:
- la perdita del diritto di soggiorno in Svizzera («diritto di dimora» nel cpv. 3 frase introduttiva);
- la perdita di ogni diritto di rimanere e di rientrare in Svizzera («ogni diritto di soggiorno» nel cpv. 3 frase introduttiva);
- l'espulsione dalla Svizzera (cpv. 5);
- un divieto d'entrata da 5–15 anni, in caso di recidiva di 20 anni (cpv. 5);
- la punibilità in caso di violazione del divieto d'entrata e altra entrata illegale in Svizzera (cpv. 6).
«Diritto di soggiorno»:
Il «diritto di soggiorno» è il diritto concesso agli stranieri, secondo gli articoli 32 e seguenti LStr, di soggiornare in Svizzera. La «perdita del diritto di soggiorno» implica anche la perdita dei seguenti titoli di soggiorno:
- permesso di dimora (permesso B; art. 33 LStr);
- permesso di domicilio (permesso C; art. 34 LStr);
- permesso di soggiorno di breve durata (permesso L; art. 32 LStr);
- permesso per frontalieri (permesso G; art. 35 LStr);
- statuto di persona ammessa provvisoriamente (permesso F; art. 41 cpv. 2 e art. 83 segg. LStr);
- richiedenti l'asilo (permesso N; art. 42 seg. LAsi33).
I permessi F e N non sono permessi del diritto in materia di stranieri, ma attestano semplicemente il diritto di presenza sul territorio svizzero34.
Il testo dell'iniziativa stabilisce che gli stranieri perdono «tutti i diritti di soggiorno in Svizzera» se sono date determinate condizioni. Ciò comprende anche le situazioni
33 Legge sull’asilo del 26.6.1998 (RS 142.31).
34 SPESCHA / KERLAND / BOLZLI 2010, pag. 117, 310.