Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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in cui, anche se uno straniero adempie le condizioni stabilite dalla legge o da un trattato internazionale per la concessione del diritto di soggiorno, per la sua proroga o per la sua trasformazione in uno status più sicuro, la relativa decisione non è ancora stata presa. Si pensi per esempio al caso in cui, benché uno straniero adempia le condizioni dell'articolo 42 capoverso 2 LStr (diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora per familiari di cittadini svizzeri), non è ancora stata presa una decisione sul suo diritto di dimora. Se fosse definitivamente condannato per esempio per un omicidio intenzionale, lo straniero perderebbe il diritto di dimora secondo l'articolo 42 capoverso 2 LStr.
«Espulsione»:
Gli articoli 25 capoverso 1 e 121 capoverso 2 Cost. si fondano sul concetto di «espulsione», che comporta per l’interessato (sotto comminatoria dell'esecuzione coatta) l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato. L'espulsione è di regola combinata con il divieto di fare ritorno in Svizzera35.
La legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva esplicitamente, oltre alla revoca dei permessi, l'espulsione degli stranieri (art. 10 LDDS). Questo provvedimento di espulsione interessava gli stranieri domiciliati in Svizzera. Nell'ottica di una semplificazione sistematica, la LStr ha sostituito questa espulsione con la revoca del permesso di domicilio secondo l'articolo 63 LStr. Nella legge il termine «espulsione» è oggi usato soltanto per le espulsioni che hanno lo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cfr. art. 68 LStr).
Nella legge sugli stranieri, un'«espulsione» dovuta all'assenza del diritto di soggiorno è coerentemente indicata con il termine «allontanamento» (cfr. art. 64 cpv. 1 LStr). Nella terminologia costituzionale l'allontanamento ai sensi della legge è considerato una forma di espulsione. Se l’espulso non si attiene volontariamente all'obbligo di uscire dal Paese, segue l'esecuzione forzata, ovvero il rinvio coatto36. Il rinvio coatto (ovvero «respingimento», «refoulement») è quindi l'esecuzione forzata di un'espulsione. Nella legge il rinvio coatto è regolato dagli articoli 69 segg. LStr.
Partendo da questi concetti, il fatto che uno straniero debba lasciare la Svizzera interessa tre livelli:
- la perdita del diritto di soggiorno (concesso sotto forma di permesso);
- l'obbligo materiale di lasciare il Paese (espulsione); e
- l'esecuzione dell'espulsione (rinvio coatto).
«Divieto d'entrata»:
Il diritto vigente prevede nell'articolo 67 LStr la possibilità di disporre un divieto d'entrata se sono soddisfatte determinate condizioni. Inoltre, l'articolo 68 capoverso 3 LStr combina con un divieto d'entrata l'espulsione a salvaguardia della sicurezza interna o esterna. Il divieto d'entrata non ha carattere penale, è considerato invece un provvedimento di diritto amministrativo con lo scopo di tener lontano dalla Svizzera lo straniero indesiderato, a cui è vietato l'ingresso legale in Svizzera. Fondandosi sull'articolo 67 capoversi 1 e 2 LStr, l'Ufficio federale della migrazione
35 Cfr. FF 1997 I 131, revisione della Costituzione federale, pag. 159; REICH 2008, pag. 513.
36 RHINOW / SCHEFER 2009, n. 1766; REICH 2008, pag. 513.