Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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1.4.2 Rapporto con il diritto costituzionale e il diritto internazionale
Nel messaggio concernente l’Iniziativa espulsione il Consiglio federale ha affermato che, in caso di approvazione dell’iniziativa, sarebbero insorti notevoli conflitti con le garanzie dello Stato di diritto previste dalla Costituzione federale e non avrebbero potuto essere rispettate «importanti disposizioni non cogenti del diritto internazionale pubblico, ad esempio della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE (ALC)». Questa posizione è stata motivata dettagliatamente nel messaggio e avvallata con un’analisi sotto il profilo della CEDU, del Patto ONU II, della Convenzione sui diritti del fanciullo e dell’ALC37. Il Consiglio federale parte dal presupposto dell’uguaglianza delle disposizioni costituzionali e non dal primato del diritto più recente.
L’avamprogetto di attuazione delle nuove disposizioni costituzionali secondo la variante 1 si basa sulle linee guida riportate di seguito.
Le nuove disposizioni della Costituzione non sono redatte in modo chiaro; di conseguenza non ci si può basare esclusivamente sul tenore dell’articolo 121 capoverso 3 Cost. In effetti la portata delle nuove norme era controversa già prima della votazione popolare. Inoltre le disposizioni risultano relativizzate dal fatto che l’articolo 121 capoverso 4 Cost. (insieme all’art. 197 n. 8 delle disposizioni transitorie) incarica il legislatore di definire in modo più dettagliato le fattispecie citate nell’articolo 121 capoverso 3 Cost.
La variante 1 tiene conto della genesi e dello scopo delle nuove disposizioni, e propone una normativa sull’espulsione degli stranieri che commettono reati decisamente più rigida rispetto all’attuale regime di espulsione e allontanamento. La normativa proposta limita il richiesto «automatismo dell’espulsione», ma in compenso tiene conto, in una certa misura, dei diritti fondamentali previsti nella Costituzione e delle garanzie dei diritti umani contemplate dal diritto internazionale38.
L’articolo 5 capoverso 2 Cost. stabilisce che l’attività dello Stato deve essere proporzionata allo scopo. La variante 1 parte dal presupposto che, nelle nuove disposizioni costituzionali, il principio della proporzionalità sia già in ampia misura concretizzato e ponderato (soprattutto per quanto riguarda l’adeguatezza e la necessità). Ciò che manca è l’aspetto della proporzionalità in senso stretto (rapporto scopo/mezzi), ossia il rapporto tra il fine concreto dell’ingerenza nei diritti del singolo (pubblico beneficio) e il suo effetto concreto (ripercussioni sul singolo)39. L’articolo 121 capoversi 3–6 Cost. non esclude espressamente questo aspetto e
37 FF 2009 4427, Messaggio concernente l’Iniziativa espulsione, 4436 segg.
38 Cfr. a tale proposito HANGARTNER 2011, pag. 473 segg., che esige dai promotori una riserva espressa nel testo dell’iniziativa ovvero della Costituzione in caso di deroghe serie a un principio costituzionale e a pertinenti obblighi di diritto internazionale (come p. es. il principio della proporzionalità e l’esame del singolo caso).
39 Una misura non è proporzionale in senso stretto quando l’ingerenza nella posizione giuridica dell’interessato costituisce un onere inammissibile rispetto all’importanza dell’interesse pubblico perseguito. Cfr. TSCHANNEN / ZIMMERLI / MÜLLER 2009, § 21 n. 16.