Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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dispone divieti d'entrata della durata di cinque anni al massimo; se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici, il divieto d'entrata può essere pronunciato anche per «una durata più lunga» (art. 67 cpv. 3 LStr). L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può, allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera, pronunciare un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi particolari, di durata indeterminata (cfr. art. 67 cpv. 4 e art. 68 cpv. 3 LStr).
La conseguenza giuridica prevista nell'articolo 121 capoverso 5 Cost. è un «divieto d'entrata» di 5–15 anni, da portare a 20 in caso di recidiva. Al fine di concretizzare il principio della proporzionalità, il legislatore avrebbe la possibilità di definire i criteri per stabilire la durata di 5–15 anni nei singoli casi. La legge attuativa può però lasciare definire la durata concreta del divieto d'entrata anche all'autorità competente per l'applicazione del diritto, che procederà facendo debito uso dei suoi poteri di apprezzamento.
1.3.3 Mandato legislativo
Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo costituzionale, il legislatore emana le norme attuative necessarie per concretizzarlo e integrarlo (cfr. art. 197 n. 8 Cost.). Questo mandato comprende i seguenti compiti:
- la precisazione delle fattispecie secondo il capoverso 3 (cpv. 4 primo periodo). La legge deve in particolare indicare quali forme di traffico di stupefacenti ed effrazione, quale «altro grave reato sessuale» oltre alla violenza carnale e quale altro «reato violento» oltre alla rapina comportano le conseguenze giuridiche previste nella Costituzione. Vanno inoltre definiti i casi di percezione abusiva di prestazioni delle assicurazioni sociali o dell’aiuto sociale ai sensi del capoverso 3 lettera b;
- l'integrazione della fattispecie di cui al capoverso 3, a discrezione del legislatore (cpv. 4 secondo periodo);
- l'emanazione delle disposizioni penali sulla violazione del divieto d'entrata e sugli altri casi di entrata illegale in Svizzera (cpv. 6 secondo periodo).
1.4 Variante 1
1.4.1 Introduzione
La variante 1 si basa sull’interpretazione delle nuove disposizioni costituzionali propugnata dalla maggioranza dei membri del gruppo di lavoro e riprende elementi essenziali delle varianti normative da questa proposte. In ultima analisi attribuisce però maggiore importanza al primato del diritto costituzionale più recente, giungendo così a soluzioni autonome.