Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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- l'abuso delle prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale (cpv. 3 lett. b).

Reati giustificanti le espulsioni:

I reati penali elencati nell'articolo 121 capoverso 3 lettera a Cost. possono essere raggruppati come segue32:

– reati con un corrispettivo diretto nel CP:

• omicidi intenzionali (art. 111 segg. CP);

• violenza carnale (art. 190 CP);

• rapina (art. 140 CP); e

• tratta di esseri umani (art. 182 CP).

– reati legati a (più) disposizioni penali vigenti:

• traffico di stupefacenti: cfr. articoli 19 e seguenti della legge sugli stupefacenti (LStup);

• effrazione: cfr. in particolare gli articoli 139 (furto), 144 (danneggiamento) e 186 (violazione di domicilio) CP.

– reati relativamente indefiniti:

• altri gravi reati sessuali; e

• altri reati violenti.

Il gruppo di reati con una diretta corrispondenza nel CP deve essere trasposto nella legge e precisato. Gli omicidi intenzionali dovrebbero segnatamente includere le fattispecie di omicidio intenzionale, assassinio e omicidio passionale (cfr. art. 111– 113 CP).

Anche il gruppo dei reati legati a (più) disposizioni penali vigenti deve essere precisato: il traffico di stupefacenti potrebbe essere concretizzato in quanto motivo di espulsione facendo ricorso alle attuali norme penali della LStup. Per definire l'effrazione ci si potrebbe invece servire delle norme attuali del CP.

Inoltre, il legislatore deve concretizzare il gruppo dei reati relativamente indefiniti. Per quanto concerne i reati contro l’integrità sessuale, la legge deve prevedere come motivi di espulsione soltanto i reati di gravità comparabile alla violenza carnale (art. 121 cpv. 3 lett. a Cost.). Gli altri gravi reati sessuali vanno definiti prendendo come punto di partenza il titolo quinto del libro secondo del CP (art. 187–200).

Il termine «reato violento» è di difficile definizione e non si lascia specificare ricorrendo alle fattispecie penali del CP, poiché quest’ultimo non contiene la nozione di «reati violenti». L’indicazione a titolo comparativo della rapina nel testo della Costituzione lascia intendere che i reati violenti sono innanzitutto reati contro la vita o l’integrità fisica, comparabili alla rapina (art. 140 CP) sia sul piano dell’illecito sia su quello della gravità.

Abuso delle prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale:

32 Cfr. rapporto del gruppo di lavoro, pag. 30.