Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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competenza generale di legiferare in materia di stranieri e asilo. Questa norma permette, in linea di massima, di disciplinare tutte le questioni che si pongono in relazione all’istituzione degli statuti di soggiorno degli stranieri, di regolare l’insieme dei problemi relativi alla modifica e alla revoca di tali statuti, nonché di regolamentare esaustivamente la posizione degli stranieri. La sua attuazione è oggi garantita in primo luogo dalla LStr. Le prescrizioni riguardanti la decadenza e la revoca dei permessi, nonché le misure di allontanamento e di respingimento sono ancorate nell’articolo 60 e seguenti LStr. Secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost., gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi (cosiddetta «espulsione per motivi politici»). In casi molto importanti dal punto di vista politico il Consiglio federale può ordinare direttamente l’espulsione in base all’articolo 121 capoverso 2 Cost. Di norma, però, l’espulsione per motivi politici è di competenza dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) (art. 68 cpv. 1 LStr). In entrambi i casi si tratta di una misura di diritto amministrativo, indipendentemente dal fatto che l’autorità competente sia il Consiglio federale o fedpol.
I capoversi 3–6 introdotti nell’articolo 121 Cost. in seguito all’approvazione dell’Iniziativa espulsione possono essere interpretati in relazione sistematica con i due capoversi che li precedono e, di conseguenza, possono essere attuati nella LStr, dando alla nuova espulsione una veste formale di diritto amministrativo.
A favore di un’attuazione nel diritto degli stranieri vi sono anche motivi pratici, poiché ciò permetterebbe di inserire le nuove disposizioni in un sistema ben articolato e funzionante. Ad esempio, l’articolo 73 e seguenti LStr contiene un elenco di misure coercitive concepite in relazione con le fattispecie dell’allontanamento (di diritto amministrativo). Si tratta in particolare della possibilità di ordinare la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista del rinvio coatto e la carcerazione cautelativa. Se fossero attuate nel contesto della LStr, le nuove disposizioni costituzionali potrebbero essere poste direttamente in relazione con questi strumenti esecutivi del diritto vigente. In fin dei conti la LStr conterrà anche in futuro fattispecie di allontanamento, la cui applicazione spetta alle autorità competenti in materia di migrazione, come, ad esempio, l’espulsione per motivi politici, l’allontanamento a causa di dipendenza dall’aiuto sociale o l’espulsione di adolescenti autori di reati.
A favore dell’inserimento nel CP va fatto rilevare che un’espulsione pronunciata dal giudice penale può avere un maggior effetto deterrente su potenziali autori stranieri di reati (prevenzione generale e speciale). Inserendo le norme di attuazione nel CP si sottolinea inoltre che l’espulsione è la conseguenza diretta di una condotta illecita. Per un’attuazione nel CP si possono poi indicare motivi di economia processuale: se la sentenza di condanna per violazione di una norma penale e la decisione di espulsione sono prese nell’ambito dello stesso procedimento (penale), il fascicolo rimane nelle mani di un’unica autorità. Tuttavia, nel contesto di un’interpretazione delle nuove disposizioni della Costituzione conforme al diritto internazionale, il giudice penale non può esimersi dal giudicare la conformità dell’espulsione alla CEDU. A tal fine dovrà eventualmente chiedere un parere alle autorità competenti in materia di stranieri (rapporto dell’ufficio). Inoltre possono esservi dei vantaggi nel fatto che il giudice penale competente per giudicare lo straniero autore del reato tenga presente che la sua decisione può avere per conseguenza l’espulsione del condannato. Se a ordinare l’espulsione – basandosi su una sentenza penale passata in giudicato – è un’autorità competente in materia di stranieri, il collegamento tra la