Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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sentenza che pronuncia e l’espulsione può non essere così evidente per il giudice penale. Infine va tenuto conto del messaggio concernente la modifica del diritto sanzionatorio che il Consiglio federale ha adottato il 4 aprile 2012, in cui, tra l’altro, viene proposto di introdurre nel CP una nuova espulsione facoltativa42. Anche per motivi di coerenza va quindi preferita la soluzione che prevede l’attuazione nel CP delle nuove disposizioni costituzionali concernenti gli stranieri che commettono reati.

Come la maggioranza del gruppo di lavoro, anche il Consiglio federale preferisce attuare le citate disposizioni costituzionali nel CP e propone di concretizzare la nuova forma di espulsione inserendola tra le misure penali.

1.4.4 Proposte di regolamentazione nel Codice penale

1.4.4.1 Espulsione dal territorio svizzero

Per attuare le nuove disposizioni della Costituzione si propone di introdurre l’espulsione dal territorio svizzero nel CP (e nel CPM43), collocandola tra le cosiddette «altre misure». L’espulsione implica la perdita del diritto di soggiorno e di ogni diritto di rimanere e di rientrare in Svizzera (cfr. art. 121 cpv. 3 frase introduttiva Cost.), l’obbligo di lasciare il Paese (espulsione in senso stretto), nonché un divieto d’entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni, che in caso di recidiva raggiunge i 20 anni (art. 121 cpv. 5 Cost.).

1.4.4.2 Catalogo dei reati

Nel catalogo dei reati che comportano l’espulsione (art. 66a cpv. 1 AP-CP) figurano innanzitutto i reati e i gruppi di reati di cui all’articolo 121 capoverso 3 lettera a Cost. Per motivi di coerenza e con molta moderazione sono poi indicati ulteriori reati in base all’articolo 121 capoverso 4 Cost. Oltre ai reati espressamente menzionati nella Costituzione, sono inseriti nel catalogo solamente crimini gravi contro determinati beni giuridici44. Come metro della gravità sono state impiegate le fattispecie della violenza carnale e della rapina, espressamente menzionate nelle nuove disposizioni della Costituzione.

- Nel catalogo dei reati sono ripresi come omicidi intenzionali solo le fattispecie di omicidio che costituiscono dei crimini: l’omicidio intenzionale (art. 111 CP), l’assassinio (art. 112 CP) e l’omicidio passionale (art. 113 CP).

42 Messaggio del 4 aprile 2012 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (modifica del diritto sanzionatorio); il documento può essere consultato all’indirizzo: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/themen/sicherheit/ref_gesetzgebung/ref_s anktionensystem.html

43 RS 321.0; cfr. n. 1.4.5.

44 In tal modo si tiene conto anche della richiesta del comitato d’iniziativa, che nella documentazione per la votazione del 28 novembre 2010, pag. 13, sottolinea più volte che l’iniziativa ha come scopo l’espulsione sistematica degli stranieri che commettono «gravi reati».