Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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va concessa l’esecuzione con la condizionale (art. 19 cpv. 2 lett. b CPP). Ciò che vale per il giudice unico deve applicarsi a maggior ragione al pubblico ministero che emana il decreto d’accusa.
Secondo la normativa proposta, inoltre, per pene inferiori a sei mesi va effettuata una ponderazione degli interessi, un compito per cui una procedura rapida e scritta appare poco indicata. Molti di questi casi non sono infatti né semplici né chiari dal punto di vista dei fatti o sotto il profilo giuridico. Possono eventualmente costituire un’eccezione i «turisti del crimine».
Si aggiunga che la procedura del decreto d’accusa presenta determinati punti deboli sotto il profilo dello Stato di diritto: per esempio, il fatto che non vi sia udienza pubblica impedisce il controllo della giurisprudenza da parte del pubblico, a differenza di quanto accade nella procedura ordinaria. Nell’ambito della procedura del decreto d’accusa non sussiste il diritto alla difesa e i decreti d’accusa sono emessi soltanto nella lingua in cui si svolge la procedura, a prescindere dal fatto che l’imputato capisca tale lingua. Infine, i decreti d’accusa non devono contenere una motivazione della sanzione e non è necessario interrogare l’imputato.
In considerazione di tutto ciò, nella procedura del decreto d’accusa devono poter essere pronunciate soltanto sanzioni relativamente lievi, tra le quali non rientra un’espulsione di durata compresa tra 5 e 15 anni o 20 anni.
Queste considerazioni valgono anche per la procedura del decreto d’accusa secondo l’articolo 119 segg. PPM, che è disciplinata in modo analogo.
1.4.4.7 Garanzie dei rimedi giuridici
La sentenza penale contenente l’ordine di espulsione va impugnata dinanzi alle autorità penali di ricorso competenti secondo la procedura ordinaria. A livello cantonale, il tribunale d’appello si pronuncia sul ricorso contro la sentenza di primo grado (cfr. art. 21 e 398 segg. CPP). La sentenza emessa da tale corte può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia penale (art. 78 segg. legge sul Tribunale federale, LTF)
Le vie di ricorso contro le decisioni prese in applicazione dell’articolo 66d AP-CP (sospensione dell’esecuzione) dipendono invece dalle normative cantonali sull’attribuzione delle competenze e sull’organizzazione delle autorità. Nel Cantone di Berna, ad esempio, una decisione del servizio della migrazione (Amt für Migration und Personenstand [Ufficio per la migrazione e lo stato delle persone]) potrebbe essere impugnata prima dinanzi alla Direzione cantonale della polizia e degli affari militari e poi dinanzi al tribunale amministrativo cantonale ovvero alla corte d’appello. Infine sarebbe possibile il ricorso al Tribunale federale (con un ricorso unitario di diritto penale o di diritto pubblico).
1.4.4.8 Condizioni di tempo e diritto transitorio
La possibilità di applicare direttamente la norma costituzionale è controversa. Vi fa ostacolo l’articolo 121 capoverso 4 Cost., secondo cui le fattispecie devono essere