Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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sull’imprescrittibilità61, nel cui ambito non è prevista una normativa di diritto penale minorile (DPMin).
Nel diritto penale svizzero gli autori minorenni sono trattati diversamente da quelli maggiorenni. Con l’entrata in vigore della revisione, il 1° gennaio 2007, il DPMin è stato scorporato dal CP. Nel DPMin, all’articolo 2, sono sanciti come principi programmatici la protezione e l’educazione dei minori. In primo piano non vi è l’«espiazione», ma una sanzione tesa al reinserimento nella società e incentrata sull’autore (diritto penale dell’autore). Pertanto nel diritto penale minorile le sanzioni non sono determinate in primo luogo in base alla gravità del reato e alla colpa commessa, bensì in base alle esigenze personali del bambino o del giovane. In questo contesto il legislatore si è lasciato guidare dalla constatazione che la criminalità minorile si riduce per lo più a una manifestazione collaterale del normale sviluppo dei giovani e, considerata la sua natura transitoria, non richiede alcuna reazione drastica62.
Come menzionato in precedenza, contrariamente al diritto penale degli adulti il diritto penale dei minori non è un diritto penale del fatto63, bensì un diritto penale dell’autore. Di conseguenza anche le disposizioni che devono essere riprese dal CP per integrare il DPMin vanno applicate soltanto per analogia, ossia in linea con il significato e lo scopo particolari del DPMin che è strutturato come diritto penale dell’autore64. L’espulsione obbligatoria, che si orienta esclusivamente al reato, non è quindi compatibile con il principio alla base del DPMin.
Le esistenti misure di respingimento secondo la LStr (p. es. il divieto d’entrata) meglio si attagliano ai minori, poiché consentono di prendere in considerazione in modo esaustivo la situazione personale del giovane e la sua effettiva pericolosità. Va inoltre considerato che per un minore le conseguenze dell’espulsione possono avere portata maggiore che per un adulto. Ad esempio, molti giovani autori di reati stanno ancora seguendo un corso di formazione o sono cresciuti in Svizzera, non parlano quasi la lingua del loro Paese d’origine e spesso hanno scarsi contatti con i loro connazionali65.
La variante 1 rinuncia pertanto all’introduzione dell’espulsione nel DPMin. L’eventuale divieto d’entrata o l’allontanamento pronunciato nei confronti di un minore continuerà a essere di esclusiva spettanza delle autorità competenti in materia di stranieri.
61FF 2011 5393, Iniziativa sull’imprescrittibilità, 5417 segg.
62FF 1999 1669, Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero
(Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21 settembre 1998, 1891 seg.
63 Nel diritto penale del fatto il reato e la compensazione dell’illecito commesso sono in primo piano.
64 FF 1999 1669, Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21 settembre 1998, 1894.
65 Dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 8 CEDU; cfr. a fortiori le sentenze della Corte EDU Emre contro Svizzera del 22 maggio 2008 e Emre contro Svizzera (n. 2) dell’11 ottobre 2011, che riguardano l’espulsione di un giovane adulto cresciuto in Svizzera.