Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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1.4.7 Modifica della LStr e della LAsi

L’espulsione secondo il CP e il CPM può sovrapporsi alle misure di allontanamento e respingimento secondo la LStr, nonché alle garanzie dei diritti umani disciplinate nella LAsi. Le norme proposte hanno lo scopo di evitare doppioni. Se il giudice penale rinuncia all’espulsione per un reato contenuto nel catalogo dei reati, l’autorità competente in materia di stranieri non deve per questo pronunciare una misura di diritto degli stranieri per lo stesso reato. Le misure di diritto degli stranieri sono fatte salve, a condizione che siano adempiuti ulteriori requisiti secondo la LStr. Sono esclusi inoltre i reati del catalogo giudicati da un giudice straniero (cfr. sopra

n. 1.4.4.9).

Sono poi disciplinate le ripercussioni dell’espulsione sui diritti dell’interessato disciplinati dalla LStr e dalla LAsi.

Secondo l’articolo 83 LStr, le persone interessate da una misura di allontanamento o di espulsione devono essere ammesse in via provvisoria nel caso in cui l’esecuzione non sia possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile. Gli stranieri ammessi provvisoriamente dispongono di uno statuto di soggiorno che attribuisce loro determinati diritti (cfr. art. 85 seg. LStr)66. La normativa proposta per l’espulsione dal territorio svizzero non prevede invece alcun tipo di ammissione provvisoria, anche se motivi tecnici o il divieto di respingimento fanno ostacolo all’esecuzione. Il testo della Costituzione stabilisce che le persone espulse perdono qualsiasi diritto di soggiornare in Svizzera. In effetti l’ammissione provvisoria non attribuisce all’interessato alcun diritto di soggiorno, ma rappresenta semplicemente una misura sostitutiva per il periodo in cui non è possibile eseguire l’allontanamento o l’espulsione. Tuttavia, essa conferisce allo straniero diritti (come p. es. il diritto al ricongiungimento familiare secondo l’articolo 85 cpv. 7 LStr), che non sono compatibili con gli scopi delle nuove disposizioni costituzionali. Di conseguenza le persone la cui espulsione non può essere eseguita rimangono temporaneamente in Svizzera senza uno statuto giuridico. Questa situazione potrebbe provocare costi supplementari per i Cantoni qualora, ad esempio, fossero costretti a erogare prestazioni del soccorso d’emergenza o dell’aiuto sociale. Inoltre queste persone non possono dimostrare la loro identità, il che comporta numerosi problemi nella vita quotidiana. Si dovrebbe pertanto verificare se occorre dotare tali soggetti di uno statuto particolare.

1.5 Variante 2

1.5.1 Introduzione

I rappresentanti del comitato d’iniziativa in seno al gruppo di lavoro istituito dal DFGP hanno presentato una propria proposta di attuazione delle regole costituzionali in oggetto67. Essi ritengono che la loro proposta attui nel migliore dei modi la volontà popolare espressa con l’approvazione delle nuove disposizioni

66 Le autorità cantonali possono rilasciare agli stranieri ammessi provvisoriamente un’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa (art. 85 cpv. 6 LStr); i coniugi e i figli possono raggiungere gli stranieri ammessi provvisoriamente al più presto dopo tre anni (art. 85 cpv. 7 LStr); gli stranieri ammessi provvisoriamente hanno diritto alle prestazioni dell’aiuto sociale e all’assicurazione malattie (art. 86 LStr).

67 Cfr. avamprogetto variante 2.