Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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l’espulsione obbligatoria degli autori di reati che non possono essere chiamati a rispondere penalmente delle loro azioni sarebbe una misura eccessiva. Per questi stranieri appaiono più appropriate le misure di respingimento secondo la LStr (p. es. un divieto d’entrata), nel cui contesto ci si può basare sulla pericolosità concreta del soggetto.
Per i motivi summenzionati, un’espulsione obbligatoria può essere irrogata soltanto se l’autore del reato è stato condannato a una pena. Quindi nemmeno per i reati contenuti nel catalogo va obbligatoriamente ordinata l’espulsione se, nonostante la condanna, il giudice rinuncia a infliggere una pena (art. 23, 52–54 CP).
1.4.4.4 Pena minima
Nel diritto penale svizzero i reati sono suddivisi in crimini, delitti e contravvenzioni a seconda della loro gravità. Questa suddivisione è effettuata tenendo conto delle pene comminate in astratto per le singole fattispecie. La comminatoria astratta costituisce l’elemento a disposizione del legislatore per «classificare la gravità» e la fondamentale illiceità di un atto. Il giudice concretizza poi nel singolo caso questa ponderazione di base. Il diritto penale svizzero è basato sulla colpa. Vale a dire che la pena irrogata nel caso concreto è determinata secondo la gravità della lesione o dell’esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’atto, secondo i moventi e gli obiettivi perseguiti dall’autore, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo le possibilità che l’autore aveva di adottare un comportamento conforme ai dettami del diritto (cfr. art. 47 CP). La gravità di un reato si evince quindi, da un lato, dalla pena comminata45 per l’atto in questione e, dall’altro, dalla pena irrogata46 nel singolo caso in considerazione della colpa. Pertanto, se le nuove disposizioni della Costituzione mirano all’espulsione degli stranieri che hanno commesso reati gravi47, ciò non può avvenire senza tener conto delle pene inflitte nei casi concreti.
L’espulsione obbligatoria rappresenta inoltre una misura incisiva, motivo per cui, nel caso venga ordinata, assumono notevole importanza i principi su cui si fonda l’attività dello Stato, come quello della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Nella sistematica del CP l’espulsione è collocata tra le misure e ciò attribuisce particolare rilevanza al principio della proporzionalità: nel diritto in materia di misure penali vige il principio secondo cui l’ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non deve essere sproporzionata rispetto alla probabilità e alla gravità di nuovi reati (cfr. art. 56 segg., in particolare art. 56 cpv. 2 CP)48. Nella maggior parte dei casi
45Nel catalogo dei reati si tiene conto per quanto possibile di questo presupposto.
46In tal modo p. es. la lesione grave secondo l’art. 122 CP può essere considerata un reato
grave tenuto conto della comminatoria di una pena detentiva fino a 10 anni. Nel caso
concreto, invece, l’autore di una lesione grave può essere prosciolto, p. es. per incapacità secondo l’art. 19 cpv. 1 CP, e dunque può o rimanere esente da pena o essere oggetto di una misura (p. es. l’internamento). La lesione grave potrebbe anche essere stata arrecata in una situazione di legittima difesa e quindi, in base all’art. 16 cpv. 1 CP, essere punita in modo meno severo – p. es. con una pena detentiva di poche settimane sospesa condizionalmente.
47 Cfr. documentazione per la votazione del 28 novembre 2010, pag. 13.
48 Vgl. STRATENWERTH 2006, § 8 n. 12 segg. Se, come nel diritto previgente (art. 55a CP), l’espulsione fosse classificata come pena accessoria, si dovrebbe invece tenere conto del principio della colpa.