Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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- il giudice considera come motivi ostativi all’espulsione le disposizioni della CEDU, del Patto ONU II e della Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 66a cpv. 3 AP-CP). In primo piano vi sono il diritto al rispetto della vita privata e familiare secondo l’articolo 8 CEDU e l’articolo 17 Patto ONU II, nonché la considerazione dell’interesse superiore del fanciullo secondo l’articolo 3, il divieto di separazione dai genitori contro la loro volontà secondo l’articolo 9 o il diritto di intrattenere rapporti personali diretti secondo l’articolo 10 capoverso 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo;

- d’ufficio o su richiesta, l’autorità esecutiva considera come impedimento all’esecuzione soltanto il divieto di respingimento. Inoltre, in determinati casi, può essere obbligata a rinunciare all’esecuzione dell’espulsione dal territorio svizzero a causa di impedimenti tecnici (p. es. rifiuto dell’autorità del Paese d’origine di rilasciare i documenti di viaggio).

Questa suddivisione delle competenze costituisce una differenza sostanziale rispetto alle varianti 2 e 3 proposte dal gruppo di lavoro. Esse presupponevano un certo automatismo nell’inflizione dell’espulsione da parte dei giudici, ma rinunciavano a tale automatismo nella sfera applicativa dell’ALC e della Convenzione AELS per evitare di violare tali trattati; prevedevano altresì ampi impedimenti all’esecuzione fondati sul diritto costituzionale e sul diritto internazionale. Una normativa simile avrebbe avuto come conseguenza che numerosi espulsi sarebbero rimasti in Svizzera senza disporre di uno statuto giuridico e si sarebbe dovuto procedere alla loro ammissione provvisoria. Con la normativa proposta nella variante 1 si intende evitare, per quanto possibile, che i giudici irroghino espulsioni che poi non possono essere eseguite perché non ragionevolmente esigibili tenuto conto delle garanzie dei diritti umani.

Inoltre la variante 1 contiene, nell’ambito dell’esecuzione, regole sul momento dell’esecuzione e sulla durata dell’espulsione (art. 66c AP-CP)56.

1.4.4.6 Procedura del decreto d’accusa

Se si prospetta un’espulsione, il caso deve essere giudicato dal giudice penale secondo la procedura ordinaria; in questi casi la procedura del decreto d’accusa è esclusa (anche nella procedura penale militare57).

Il CPP stabilisce la competenza per giudicare i reati in base all’entità della sanzione contemplabile nel caso concreto. Se si reputa sufficiente una pena detentiva fino a sei mesi (o l’equivalente sotto forma di pena pecuniaria o di lavoro di pubblica utilità) e il caso è considerato semplice e chiaro sia dal punto di vista dei fatti sia sotto il profilo giuridico, il pubblico ministero può emettere un decreto d’accusa (art. 352 CPP). Solo a queste condizioni è legittimo che l’imputato possa rinunciare a essere giudicato da un giudice indipendente in un’udienza pubblica, a condizione che accetti il decreto d’accusa senza presentare opposizione.

Un’espulsione dal territorio svizzero di cinque anni o più non è una sanzione lieve. Lo si evince da un confronto con le disposizioni relative alla competenza del giudice unico, che è esclusa se va pronunciata una pena detentiva superiore a due anni e se

56 Cfr. a tale proposito sotto n. 2.1.3.

57 PPM, RS 322.1