Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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l’espulsione costituirà una misura adeguata per raggiungere lo scopo prefissato, ossia impedire che uno straniero compia ulteriori reati in Svizzera. È invece fonte di qualche problema stabilire se l’espulsione è una misura necessaria: in determinati casi l’interesse pubblico può essere garantito anche da una misura meno incisiva (p. es. un trattamento ambulatoriale o l’interdizione dell’esercizio di una professione). L’espulsione non è in particolare necessaria se le previsioni circa il futuro comportamento dell’autore sono favorevoli. Il giudice può tenere conto di questo aspetto solo fino a un certo punto − nell’ambito della determinazione della durata dell’espulsione − e ciò risulta insufficiente. Infine, nel caso di reati lievi (in base alla comminatoria astratta e/o alla pena pronunciata nel singolo caso), l’espulsione non è una misura proporzionata in senso stretto. Fissare una soglia minima della pena (per una colpa minima) superata la quale va ordinata l’espulsione permette di salvaguardare in una certa misura il principio della proporzionalità in senso stretto.

Interpretando l’articolo 62 lettera b LStr, il Tribunale federale ha stabilito una soglia di un anno, superata la quale una pena detentiva è considerata una «pena detentiva di lunga durata», che può portare alla revoca di un permesso e di altre decisioni49. Questa soglia non ha però valenza assoluta, in quanto è rilevante soltanto per la revoca di un permesso a cui non sussiste diritto50. Se lo straniero può far valere un diritto al permesso, la soglia è infatti di due anni. Nel messaggio concernente la modifica del diritto sanzionatorio del 4 aprile 2012 questa giurisprudenza del Tribunale federale è stata ripresa nell’articolo 67c capoverso 1 D-CP, secondo cui l’espulsione facoltativa (che può riguardare tutti i crimini e i delitti) può essere irrogata se è stata inflitta una pena minima superiore a un anno51.

Questo limite viene chiaramente ridotto in considerazione dell’obiettivo dell’iniziativa. In molti casi il diritto vigente si serve della pena di sei mesi come criterio per distinguere tra reati lievi e reati gravi52. Questo limite viene ripreso per la pena minima (art. 66a cpv. 2 AP-CP): se il giudice infligge una pena detentiva non superiore ai sei mesi o una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere, di regola non viene decretata l’espulsione. Quest’ultima è però possibile anche in questi casi se l’interesse pubblico a un tale provvedimento prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Di conseguenza si ha un’espulsione facoltativa nel caso delle pene detentive non superiori a sei mesi, delle pene pecuniarie non superiori a 180 aliquote giornaliere o del lavoro di pubblica utilità (che dovrebbe rimanere l’eccezione nei casi in cui sia ordinata l’espulsione dal

49Cfr. DTF 135 II 377.

50Se la pena detentiva irrogata è di durata inferiore, la revoca del permesso può avvenire

solo per i motivi sussidiari di cui all’articolo 63 cpv. 1 lett. b LStr, rispettivamente

all’art. 62 lett. c LStr (violazione rilevante o ripetuta, o esposizione a pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici/ minaccia per la sicurezza interna o esterna).

51 Questi documenti possono essere consultati all’indirizzo: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/themen/sicherheit/ref_gesetzgebung/ref_s anktionensystem.html

52 Art. 37 CP (lavoro di pubblica utilità), art. 40 e 41 CP (limitazione della pena detentiva di breve durata), art. 352 CPP (procedura del decreto d’accusa). Secondo il messaggio concernente la modifica del diritto sanzionatorio del 4 aprile 2012, in futuro sarà possibile anche una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere (che secondo i tassi di conversione di cui all’art. 36 CP corrispondono a una pena detentiva di sei mesi).