Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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territorio svizzero). L’interesse pubblico all’espulsione prevarrà regolarmente nei casi concernenti i cosiddetti «turisti del crimine»53.
Per rispettare il principio della proporzionalità, è stata presa in considerazione la possibilità di fondare l’irrogazione dell’espulsione sulle circostanze attenuanti invece che sulla pena minima54. Le circostanze attenuanti possono però influire in modi diversi sulla gravità dell’illecito: ad esempio, all’autore che ha ecceduto i limiti della legittima difesa può essere inflitta una pena grave (cfr. art. 16 cpv. 1 CP). Al contrario, se l’eccesso è molto lieve, il giudice può considerare minima la colpa e pronunciare una pena che si situa nella parte inferiore della cornice edittale o al di sotto (cfr. art. 48a cpv. 1 CP). Pertanto anche in questo contesto si dovrebbe prevedere una pena minima, in modo che una circostanza attenuante obbligatoria o facoltativa porti a un’espulsione facoltativa soltanto se ha per conseguenza una pena che sia, ad esempio, inferiore a sei mesi (o una rinuncia alla pena). In tal modo però risulterebbero svantaggiati gli autori che, a causa della lievità dell’atto commesso e/o della colpa, sono puniti con una pena inferiore a sei mesi. Per tale motivo si è rinunciato a prendere espressamente in considerazione le circostanze attenuanti.
La pena minima di sei mesi è però rilevante anche in relazione alle pene severe (art. 66a cpv. 3 AP-CP). Nel caso di pene superiori ai sei mesi l’espulsione è la regola, poiché la si presume proporzionata a tali pene. È possibile fare un’eccezione solo se l’espulsione non è ragionevolmente esigibile, poiché tale provvedimento violerebbe gravemente i diritti personali dell’interessato tutelati dalle garanzie internazionali dei diritti umani.
Secondo la statistica delle sentenze dell’Ufficio federale di statistica (UST), occorre partire dal presupposto che, in particolare per i reati classificati come gravi a causa della pena comminata (come p. es. l’omicidio intenzionale o la violenza carnale), le pene inferiori ai sei mesi sono praticamente escluse55.
1.4.4.5 Pronuncia ed esecuzione
La variante 1 parte dal presupposto che, nei casi di espulsione, le autorità competenti rispettino le garanzie dei diritti umani previste dal diritto internazionale (cfr. sopra
n. 1.4.2).
Nella normativa sull’espulsione un tempo prevista del CP (previgente art. 55 CP), non erano disciplinati né i motivi che potevano ostare alla decisione o all’esecuzione dell’espulsione, né la competenza di esaminarli. Per salvaguardare la certezza del diritto e l’uguaglianza giuridica, nel CP vanno stabiliti i principi e le competenze fondamentali in relazione alla nuova espulsione obbligatoria.
La ripartizione delle competenze tra giudice e autorità esecutive corrisponde essenzialmente a quella prevista per l’espulsione nel diritto previgente:
53 Ai «turisti del crimine» possono essere inflitte misure di diritto degli stranieri secondo la LStr già in considerazione del fatto che sono sprovvisti di un diritto di soggiorno. Tuttavia tali misure hanno di regola una durata inferiore (al massimo cinque anni) rispetto all’espulsione di diritto penale proposta nel presente avamprogetto (almeno cinque anni).
54 Cfr. a tale proposito il rapporto del gruppo di lavoro, n. 6.7.2, pag. 69 segg.
55 Cfr. rapporto del gruppo di lavoro, n. 7.10.5, pag. 107 seg.