Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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meglio definite58. Tuttavia non si può escludere la possibilità che l’autorità competente in materia di stranieri decida di applicare una politica d’espulsione più restrittiva sulla base delle fattispecie indicate nel testo costituzionale (segnatamente rapina, violenza carnale e tratta di esseri umani) fino all’entrata in vigore delle disposizioni del CP attuative della norma costituzionale.
A causa del divieto di retroattività secondo l’articolo 2 capoverso 1 CP, l’espulsione dal territorio svizzero può essere ordinata dal giudice penale soltanto se il reato che comporta l’espulsione è stato commesso dopo l’entrata in vigore della modifica di legge. Il divieto di retroattività vale in linea di massima anche per le misure. Nel caso di specie a maggior ragione, poiché l’espulsione ha anche carattere di pena. Va fatta un’eccezione quando la legge cambia tra il momento in cui viene commesso il reato e la sentenza. Secondo l’articolo 2 capoverso 2 CP in questo caso si adotta il principio dell’applicazione della legge più favorevole (lex mitior): il nuovo diritto è applicabile a reati commessi prima della sua entrata in vigore se è più favorevole all’autore rispetto al diritto che vigeva al momento del fatto. Nella dottrina è controverso in che misura il principio dell’applicazione della legge più favorevole valga anche per le misure. Tuttavia questo aspetto risulta irrilevante nel presente contesto, poiché la nuova espulsione obbligatoria inasprisce il diritto previgente. Il divieto di retroattività vale in linea di massima anche per le revisioni parziali della legge, come ad esempio l’introduzione di una nuova espulsione nel CP, ma non per le disposizioni riguardanti la competenza e la procedura. Il legislatore potrebbe certamente prevedere regole particolari sulla retroattività delle nuove disposizioni in materia di espulsione in deroga ai principi summenzionati59. Tuttavia si propone di seguire i principi sanciti nell’articolo 2 CP e di rinunciare a disposizioni transitorie particolari.
1.4.4.9 Condizioni di luogo
La nuova disposizione costituzionale non chiarisce se la sentenza passata in giudicato debba essere pronunciata da un giudice svizzero o se debbano essere prese in considerazione anche le sentenze straniere. Verificare quali stranieri sono stati condannati all’estero per un reato rilevante ai fini dell’espulsione sarebbe dispendioso e difficile e avrebbe un risultato arbitrario, poiché non sarebbe mai possibile registrare tutti i casi.
Pertanto si propone che l’espulsione sia inflitta soltanto dal giudice penale nell’ambito di una condanna pronunciata in Svizzera. Il CP si applica in virtù degli articoli 3–8 CP, a prescindere dal fatto che l’autore abbia commesso il reato in Svizzera o all’estero.
Se uno straniero è stato condannato all’estero per un reato che secondo il diritto svizzero avrebbe comportato l’espulsione, è comunque possibile pronunciare contro
58 HANGARTNER 2011, pagg. 474 e 476.
59 Nell’ambito della revisione della Parte generale del CP, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, il legislatore ha previsto l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni concernenti le misure (art. 59–65 CP). Per le altre misure (art. 66 segg. CP) valeva invece il divieto di retroattività secondo l’articolo 2 CP. Cfr. n. 2 delle disposizioni finali delle modifiche del 13.12.2002.