Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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Affinché uno straniero possa essere espulso, il reato da lui commesso deve essere tanto più grave quanto più a lungo è stato titolare di un titolo di soggiorno che gli permetteva di vivere in Austria89. I bambini della seconda o della terza generazione nati e cresciuti in Austria non possono essere espulsi. Altrettanto vale per i bambini immigrati prima di compiere i tre anni90.
1.7.3 Francia
Dal 1°marzo 2005, le disposizioni in materia di espulsione sono contenute nel libro quinto del Codice sull’entrata e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; CESEDA91). Per poter espellere un criminale straniero, le autorità dispongono di diversi strumenti giuridici: il riaccompagnamento alla frontiera (reconduite à la frontière), la misura d’espulsione (mesure d’expulsion) e la pena d’interdizione dal territorio (peine d’interdiction du territoire)92.
Il riaccompagnamento alla frontiera può essere pronunciato dal prefetto di un dipartimento contro uno straniero che ha soggiornato meno di 3 mesi sul territorio dello Stato e rappresenta una minaccia per l’ordine pubblico o, più frequentemente contro uno straniero condannato per un reato93. Per alcune categorie di stranieri questo genere di espulsione è in linea di massima escluso, a dipendenza dell’età, dei rapporti familiari, della durata del soggiorno o dello stato di salute (cfr. art. L. 511- 4-7° CESEDA94). Ciò vale anche per i cittadini degli Stati membri dell’UE e per i cittadini svizzeri. Nemmeno i minorenni stranieri possono essere espulsi (art. L. 511-4-1° CESEDA).
La misura d’espulsione è uno strumento di polizia per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblici. Questo genere di espulsione non costituisce una sanzione ed è in linea di massima pronunciata dal prefetto di un dipartimento, nella misura in cui la presenza dello straniero rappresenta una grave minaccia per l’ordine pubblico (indipendentemente da un’eventuale condanna). Va comunque tenuto conto delle circostanze del singolo caso. Come il riaccompagnamento alla frontiera, la misura d’espulsione non può in linea di massima essere applicata a determinate categorie di stranieri95. I minorenni stranieri non possono essere espulsi (art. L. 521-4 CESEDA).
La pena d’interdizione dal territorio rappresenta invece una sanzione penale (principale o accessoria). Nei casi in cui è esplicitamente prevista nella legge, essa permette al giudice penale di espellere, per un periodo di 10 anni al massimo o
89 FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, pag. 83.
90 FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, pag. 83.
91 Il documento può essere consultato all’indirizzo: http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do (18.01.12).
92 FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, pag. 85.
93 FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, pag. 86.
94 FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, pag. 89. Cfr. anche http://vosdroits.servicepublic.fr/F11954.xhtml (19.01.12).
95 FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, pag. 90; cfr. anche art. L. 521-2 e L. 521-3 CESEDA.